(di Antonio Forte)

Il valore stimato di un appalto pubblico, calcolato ai sensi dell’articolo 14, comma 4, del decreto legislativo numero 36 del 2023, non assolve soltanto alla funzione di individuare la soglia di rilevanza europea, ma costituisce il parametro oggettivo per la determinazione dei requisiti speciali di partecipazione e di qualificazione. Ne consegue che l’operatore economico deve possedere, già in sede di offerta, i requisiti parametrati all’importo massimo complessivo ipotizzabile, ivi incluse le opzioni e le estensioni contrattuali come il quinto d’obbligo, rimanendo irrilevante il minor importo derivante dal ribasso d’asta formulato in sede economica.

La decisione del Consiglio di Stato, Sezione Quinta, n. 5284/2026, consolida il principio secondo cui la qualificazione tecnico-economica richiesta per l’affidamento dei contratti pubblici deve essere misurata ex ante sull’importo massimo contrattuale stimato dalla stazione appaltante, comprensivo di ogni opzione o rinnovo previsto dalla lex specialis. Il caso di specie origina dall’esclusione di un operatore economico da una procedura aperta per l’affidamento di un accordo quadro di lavori di manutenzione stradale. La stazione appaltante ha ritenuto carente l’attestazione SOA del concorrente, calibrata sul solo importo dei lavori a base d’asta e non sul valore globale dell’appalto, il quale includeva espressamente la facoltà di estensione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell’importo contrattuale ai sensi dell’articolo 120, comma 9, del codice dei contratti pubblici.

Il supremo consesso della giustizia amministrativa respinge l’appello e conferma l’esclusione, evidenziando la corretta applicazione dell’articolo 14, comma 4, del decreto legislativo numero 36 del 2023. Il calcolo del valore stimato deve includere qualsiasi forma di opzione o rinnovo contrattuale esplicitamente stabilita nei documenti di gara. Tale valore complessivo non esplica un’efficacia meramente formale o limitata alla perimetrazione delle soglie eurounitarie, ma assume una valenza sostanziale in ordine alla definizione della capacità tecnica ed economico-finanziaria necessaria per la partecipazione. L’interesse pubblico alla corretta esecuzione delle prestazioni e il principio di tutela della par condicio impongono che l’idoneità dell’affidatario sia accertata al massimo livello di impegno contrattuale ipotizzabile, scongiurando il rischio che l’amministrazione si veda vincolata a un soggetto privo delle qualificazioni necessarie in caso di effettivo esercizio delle opzioni contrattuali.

I giudici di Palazzo Spada chiariscono inoltre l’incompatibilità logica e giuridica della tesi che vorrebbe parametrata la qualificazione sull’importo contrattuale ripulito dal ribasso economico offerto dal concorrente. I requisiti di ammissione devono ancorarsi a dati oggettivi, uniformi e predeterminati dalla stazione appaltante, verificabili rigorosamente alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte. Consentire che l’adeguatezza della qualificazione SOA muti in funzione dello sconto economico offerto significherebbe trasformare un requisito di ammissione in una variabile dipendente dalle strategie commerciali del privato, scardinando la certezza delle regole e la trasparenza procedimentale. Il piano dei requisiti di partecipazione deve restare nettamente distinto e insensibile rispetto al piano dell’offerta economica.

SENTENZA_5284_2026_CONSIGLIO_DI_STATO

Antonio Forte – Segretario comunale