(di Antonio Forte)
La mera riproduzione fotografica o la scansione dell’immagine di una firma autografa, apposta su un documento informatico, non integra i requisiti di alcuna forma di firma elettronica (semplice, avanzata, qualificata o digitale) previsti dal Codice dell’Amministrazione Digitale. Pertanto, l’atto amministrativo o l’offerta economica privi di una valida sottoscrizione digitale, ma recanti la sola immagine della firma, sono giuridicamente inesistenti e insuscettibili di sanatoria.
È quanto afferma il TAR Puglia con la sentenza 787/2026 che rammenta che il presupposto fondamentale della dematerializzazione e della digitalizzazione dell’attività amministrativa e delle procedure di evidenza pubblica risiede nella certezza della provenienza e nell’integrità dei documenti informatici. L’art. 20 del d.lgs. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale) subordina l’idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta alla presenza di una firma elettronica qualificata, digitale o avanzata, ovvero all’esito di un processo di identificazione informatica che garantisca la sicurezza e l’immodificabilità del documento. Nel contesto delle gare d’appalto, l’offerta economica costituisce l’atto negoziale con cui il concorrente si vincola nei confronti della stazione appaltante, configurando una dichiarazione di volontà che necessita della massima certezza giuridica. L’apposizione dell’immagine scannerizzata di una sottoscrizione autografa su un file PDF, prima della sua trasmissione, non possiede alcuna valenza tecnologica idonea ad assicurare il collegamento univoco tra il firmatario e il testo del documento. Tale modalità non genera quelle chiavi asimmetriche, pubbliche e private, o quei dati di validazione biometrici che caratterizzano rispettivamente la firma digitale e la firma elettronica avanzata. Dal punto di vista strettamente giuridico, l’inserimento dell’immagine di una firma costituisce una mera riproduzione meccanica, priva dei requisiti minimi di sicurezza informatica prescritti dal legislatore per l’imputabilità giuridica dell’atto. Di conseguenza, il documento così redatto deve essere qualificato come non sottoscritto. Nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici, la mancanza di una firma elettronica valida sull’offerta economica non rappresenta una mera irregolarità formale sanabile ex post. Il principio di parità di trattamento tra i concorrenti e il principio di autoresponsabilità impediscono l’attivazione del soccorso istruttorio, in quanto l’omissione della firma inficia la serietà, l’affidabilità e la vincolatività dell’offerta stessa al momento della scadenza del termine di presentazione. Permettere una regolarizzazione postuma significherebbe consentire al concorrente di confermare o meno la paternità dell’offerta a seconda della convenienza economica valutata dopo l’apertura delle buste, alterando la par condicio. L’esclusione del concorrente che abbia inserito una semplice immagine della sottoscrizione in luogo della firma digitale prescritta dal disciplinare è un atto dovuto e legittimo.
Antonio Forte – Segretario comunale