(di Antonio Forte)

La sottoscrizione di un accordo quadro con pluralità di operatori economici eseguita dall’impresa terza graduata nelle more del giudizio non configura acquiescenza all’esito della gara, ove l’azione giudiziaria sia stata tempestivamente proposta. Nei contratti ad evidenza pubblica, la partecipazione e la successiva stipula contrattuale non implicano rinuncia alle contestazioni sulle modalità di svolgimento della procedura o sulle clausole della lex specialis, permanendo l’interesse all’impugnazione finalizzato a conseguire una migliore posizione in graduatoria.

La controversia decisa dal Consiglio di Stato con la sentenza 5421/2026 attiene all’impugnazione degli atti di affidamento di un accordo quadro plurisoggettivo per la fornitura di servizi sanitari. Il nucleo centrale della decisione affronta in via preliminare l’eccezione di improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse, sollevata sul presupposto che la società ricorrente, avendo sottoscritto il contratto come terza classificata, avesse prestato acquiescenza implicita agli esiti della selezione. Il Collegio rigetta l’eccezione formulando un importante coordinamento ermeneutico tra la tutela giurisdizionale e la continuità dell’azione amministrativa e contrattuale. L’istituto dell’acquiescenza richiede una condotta univoca, libera e incondizionata che dimostri la chiara volontà di accettare gli effetti del provvedimento lesivo, escludendo automatismi basati su mere presunzioni. Nel settore delle procedure di evidenza pubblica, tale principio comporta che la stipula del contratto non sana i vizi procedimentali dedotti in giudizio, né elide la lesione attuale e concreta dell’interesse legittimo. La sottoscrizione rappresenta un atto dovuto e conservativo, specialmente nelle procedure destinate a concludersi con accordi quadro multi-operatore. Impedire la stipula o pretendere una formale riserva all’atto della firma, sotto pena di decadenza dall’azione giudiziaria già intrapresa, esporrebbe l’operatore economico al rischio di reiezione della sottoscrizione da parte della stazione appaltante e alla conseguente perdita dell’affidamento parziale. L’interesse al ricorso persiste, dunque, del tutto inalterato, in quanto diretto a emendare la graduatoria per conseguire il primo posto e la connessa quota principale di prestazioni.

SENTENZA_5421_2026_CONSIGLIO_DI_STATO

Antonio Forte – Segretario comunale