Importante sentenza del Consiglio di Stato sulle attività di noleggio con conducente, nei confronti delle quali è ribadito l’obbligo di mantenere almeno un posteggio dell’auto di servizio (la c.d. “rimessa”) nel Comune di concessione della licenza, pena la decadenza del titolo.
La pronuncia della Quinta Sezione n. 4857/2026 arriva all’esito di un procedimento che parte dal 2024, nel quale la società titolare della licenza si era vista confermare dal Tar in primo grado – e pertanto rigettare il ricorso – la decadenza della licenza stabilita da un Comune toscano, e dall’Unione dei Comuni Responsabile del SUAP. L’Amministrazione aveva dichiarato decaduto il concessionario, per appunto, proprio per l’assenza di una rimessa della vettura di servizio nel territorio comunale, dal momento che lo stesso concessionario aveva la disponibilità di una sola altra rimessa, nel Comune capoluogo di Regione (nella stessa area metropolitana di quello concedente).
Tale allocazione esclusiva della rimessa contrasta con l’art. 3 della legge n. 21/1992, che regolamenta il servizio di noleggio con conducente, stabilendo che “La sede operativa del vettore e almeno una rimessa devono essere situate nel territorio del comune che ha rilasciato l’autorizzazione. E’ possibile per il vettore disporre di ulteriori rimesse nel territorio di altri comuni della medesima provincia o area metropolitana in cui ricade il territorio del comune che ha rilasciato l’autorizzazione, previa comunicazione ai comuni predetti”. La legge nazionale appena richiamata non impone un solo luogo di rimessa, anzi espressamente prevede la pluralità degli stessi, ma stabilisce che almeno una di queste rimesse sia allocata nel Comune di sede operativa (e di concessione della licenza).
Secondo la società ricorrente, la norma non terrebbe conto di due aspetti: il primo riguarda il territorio della Città Metropolitana, che sarebbe coincidente e sovrapponibile con quello dei singoli Comuni configurando pertanto quasi un doppio binario territoriale (queste, un po’ pittoresche, le argomentazioni del ricorso in appello). Il secondo aspetto invece va a richiamare addirittura i fondamenti dell’Unione Europea. Ebbene sì: sembra un po’ astruso, ma il ricorrente teorizza che l’obbligo della rimessa contrasterebbe con l’art. 41 del Trattato istitutivo dell’Unione, afferente la libertà di iniziativa economica, e addirittura con l’art, 16, che disciplina la libertà di circolazione dell’utenza. Quest’ultimo argomento deriverebbe dalla residualità del solo servizio taxi, che non basterebbe a garantire il soddisfacimento della domanda dei passeggeri potenziali.
Il Consiglio di Stato, respingendo il ricorso, in primo luogo accantona le argomentazioni di stampo euro-unitario attraverso il richiamo alla sentenza della Corte Costituzionale n. 56/2020 che si era già espressa sull’argomento, affermando che il servizio di NCC “mira a soddisfare le esigenze di trasporto delle singole comunità”, e perciò nel sistema è giustificabile un limite intrinseco alla stessa natura del servizio quale l’ubicazione di una rimessa nel Comune che rilascia l’autorizzazione. In secondo luogo, e con approccio sistematico destinato ad avere forte impatto sugli operatori del settore, i Giudici di Palazzo Spada confermano che il servizio di Noleggio è connotato da una dimensione necessariamente locale, a beneficio del territorio di riferimento, e conseguentemente ribadiscono come, da indirizzo già consolidato, l’attività di noleggio debba avere “un collegamento stabile con la rimessa situata nel Comune di appartenenza ove va posta la sede operativa”; in caso contrario, la possibilità per gli operatori di spaziare nel territorio anche a fine giornata (oltre agli spostamenti intermedi, per i quali non sono più previsti limiti) porterebbe alla diffusione di prassi distorsive, una su tutte la tendenza dei concessionari a “concentrarsi laddove la domanda dell’utenza è maggiore e non soddisfatta dal solo servizio taxi” (che sarebbe gravato, secondo i giudici, da limitazioni più stringenti).
Alla luce di quanto sopra, in quest’ottica di tutela della dimensione locale e dei fabbisogni della Comunità di riferimento, il titolare della licenza NCC può benissimo svolgere il servizio utilizzando ulteriori rimesse nel territorio di altri Comuni, e non è tenuto a rientrare in rimessa al termine di ogni servizio. Tuttavia, dovrà usare l’accortezza di tenere attiva – e dichiarata – l’esistenza della rimessa principale nel Comune dove è rilasciata la licenza. Il rispetto di tali accortezza, in osservanza con la pronuncia del Consiglio di Stato, a livello amministrativo può ritenersi un compromesso più che accettabile per i conducenti.
Marcello Santopadre – Segretario comunale di Montalto di Castro (VT) e Farnese (VT).