(di Antonio Forte)
L’ordinanza numero 3966 del 2026 della Sezione Lavoro della Corte di Cassazione affronta il caso di un dirigente sanitario che aveva contestato la regolarità di una procedura selettiva interna per il conferimento di un incarico quinquennale di direzione di struttura complessa. Il ricorrente deduceva l’illegittima costituzione della commissione esaminatrice e l’erronea valutazione dei titoli professionali, chiedendo l’annullamento della nomina del controinteressato e il riconoscimento del proprio diritto all’incarico. Nel corpo dell’atto introduttivo, il dirigente inseriva una specifica riserva di far valere in separata sede i danni subiti. Il Tribunale rigettava la domanda nel merito. La Corte d’Appello dichiarava invece il difetto di interesse ad agire del lavoratore: l’azienda sanitaria, infatti, aveva formalizzato il conferimento dell’incarico in favore del ricorrente in data antecedente rispetto all’effettivo deposito del ricorso di primo grado. Secondo i giudici di secondo grado, tale circostanza determinava il conseguimento del bene della vita, precludendo la prosecuzione della lite.
La Suprema Corte ribalta tale impostazione, evidenziando due profili nodali. Sotto l’aspetto processuale, i giudici rilevano che la Corte d’Appello, dopo aver qualificato come inammissibile l’appello incidentale dell’azienda sulla carenza di interesse, non avrebbe potuto rilevare d’ufficio la medesima eccezione, essendosi formato un giudicato interno esplicito sul punto. Sotto il profilo sostanziale, la Cassazione sancisce che l’attribuzione successiva della posizione dirigenziale non azzera l’interesse all’accertamento della legittimità della condotta pregressa del datore di lavoro. L’istanza del ricorrente era diretta a ottenere l’assegnazione dell’incarico fin dal momento dell’originaria selezione. Pertanto, la persistenza dell’interesse ad agire trova fondamento nella necessità di accertare l’illegittimità dell’azione amministrativa e datoriale quale presupposto indispensabile per azionare la successiva tutela risarcitoria, espressamente riservata dal dirigente.
ORDINANZA_3966_2026_CASSAZIONE
Antonio Forte – Segretario comunale