Tra gli emendamenti del Governo al disegno di legge di conversione del decreto legge cd. “mille proroghe” figura la possibilità riservata agli enti in dissesto finanziario, in riequilibrio finanziario pluriennale o strutturalmente deficitari, come tali sottoposti al controllo della Commissione per la Stabilità Finanziaria degli Enti Locali di cui all’art. 155 del decreto legislativo n. 167 del 2000, di perfezionare le assunzioni di personale programmate e autorizzate dal predetto ente di controllo per l’anno 2022 entro il 30 giugno 2023. Trattasi di un importante condizione di vantaggio riconosciuta a tali enti ritrovantisi in acclarate condizioni di difficoltà finanziaria nel dichiarato fine di <<non vanificare l’attività propedeutica svolta dai comuni per l’ingente numero di assunzioni sia a tempo determinato che indeterminato programmate dagli enti>> in questione, così da scongiurare il rischio di <<privare i cittadini di servizi fondamentali che i Comuni potranno garantire solo con le assunzioni di personale>> (in questi termini si esprime il sottosegretario all’Interno con delega agli enti locali Wanda Ferro (FdI) circa le motivazioni sottese alla presentazione dell’emendamento de quo). La suaccennata condizione di vantaggio introdotta per gli enti di cui si è detto discende dal fatto che agli stessi viene espressamente consentito di perfezionare le assunzioni programmate ed autorizzate durante il 2022 – sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, comprese quelle necessarie a garantire l’attuazione dei progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – nel corso dei primi mesi del 2023 (- si ripete – comunque entro il 30 giugno 2023), e ciò <<anche in condizione di esercizio provvisorio>>, ovverosia in assenza del bilancio di previsione (relativo al triennio 2023/2025), il cui termine di approvazione per gli enti locali è al momento fissato al 30 aprile 2023, per tale via superandosi l’impasse in cui si son venuti a ritrovare i restanti enti locali in ragione del rapporto di necessaria presupposizione tra Dup/bilancio di previsione e PIAO (all’interno del quale, come noto, è confluito il piano triennale dei fabbisogni di personale quale apposita sottosezione), la cui adozione non può che avvenire dopo che sia stato approvato il bilancio di previsione relativo al triennio finanziario di riferimento. Giuseppe Vinciguerra Share on FacebookTweetFollow usSave Navigazione articoli Corte dei Conti. Indennità di funzione piena agli amministratori comunali lavoratori autonomi Alla Consulta l’inconferibilità di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico