Il Tar Puglia, sez. I (152/2022) esprime il proprio orientamento discostandosi dalla giurisprudenza che la stessa sentenza richiama nel testo richiamando il principio d’ordine generale, immanente nel sistema e, peraltro, previsto nella lex specialis del concorso, secondo cui gli impedimenti soggettivi dei concorrenti, anche causati da caso fortuito o forza maggiore, sono irrilevanti ai fini della procedura e, quindi, non giustificano l’assenza del candidato, così escluso dalla selezione. Detto principio riposa, a sua volta, sul principio di contestualità delle prove che informa le procedure concorsuali e selettive: esso costituisce un corollario della par condicio tra candidati, secondo cui, per questi ultimi, devono valere le medesime condizioni, temporalmente coincidenti, di espletamento e valutazione delle prove. Tanto è a presidio dei diversi -ed ugualmente fondamentali- principi di imparzialità e buon andamento dell’Amministrazione, atteso che qualora le prove si svolgessero in modalità asincrona e diversificata, non solo, per ovvie ragioni, non vi sarebbe identità tra le relative tracce/domande/richieste poste ai candidati, ma neppure potrebbe essere garantito l’anonimato nella correzione e valutazione delle stesse; dunque, non si potrebbe assicurare un giudizio terzo ed oggettivo, mirato ad individuare i più meritevoli. Infine, tra i cardini della materia concorsuale, deve pur ricordarsi che, affinché la procedura sortisca gli effetti sperati al momento della sua indizione, essa deve essere tempestivamente conclusa, evitando che le circostanze fondanti l’iniziativa concorsuale mutino considerevolmente ovvero che l’Amministrazione perda interesse nell’obiettivo della selezione, divenuta inadeguata alle evolutesi esigenze. Ciò si mostra, per logica deduzione, in contrapposizione con l’eventuale calendarizzazione di ulteriori sessioni di prove, destinate a quei candidati che siano risultati assenti nelle giornate prestabilite. Premessi i principi che danno corpo alla riconosciuta irrilevanza degli impedimenti soggettivi dei concorrenti a prender parte alle prove, di cui alle prescrizioni del bando di gara (art. 9 e 10), deve chiarirsi che, ad oggi, diversamente da quanto sostenuto in ricorso, non v’è alcuna disposizione di sistema idonea ad imporre una deroga degli essi, neanche in ragione dell’intervenuta pandemia da Covid-19. A tal riguardo, giova precisarsi che l’art.10 co.2 d.l. n. 44/2021 recita testualmente: “2. Le amministrazioni di cui al comma 1, nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente, possono prevedere, in ragione del numero di partecipanti, l’utilizzo di sedi decentrate con le modalità previste dall’articolo 247, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e, ove necessario, la non contestualità, assicurando comunque la trasparenza e l’omogeneità delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti”. Dal tenore letterale della disposizione emerge che il legislatore, pur avendo avuto contezza del grave stato pandemico, ha previsto la mera facoltà d’adottare misure che deroghino alla contestualità delle prove, lasciando alla P.A. procedente la piena discrezionalità di continuare a rispettare i principi ordinari in tutti i casi in cui non ritenga opportuno derogarli. Ciò significa che qualsiasi Amministrazione, proprio in applicazione dell’invocato disposto normativo, non è tenuta in alcun modo a derogare ai principi ordinari che ispirano le procedure concorsuali, difettando – ed in ciò il punto nodale della decisione- una disposizione che imponga l’invocata previsione di prove suppletive o contestuali, ma da remoto. Ne consegue che non può censurarsi la scelta di continuare a sposare i comuni dettami in tema di partecipazione e conduzione di gara, prevedendo l’esclusione del candidato dalla procedura in caso di sua assenza per qualsivoglia motivo personale. A tanto si aggiunga che, nel caso di specie, la posizione assunta dalla P.A. deve dirsi a fortiori giustificata dalla particolare tipologia di concorso in esame atteso che, trattandosi di una selezione per l’assunzione di risorse in ambito sanitario, la stessa emergenza sanitaria cagionata dall’infezione da SARS-COVID19 può indubbiamente aver enfatizzato quelle esigenze di celerità nella conclusione della procedura de qua, esposte in atti dalla difesa dell’Amministrazione, ritenute inconciliabili con le pretese della ricorrente. In ultimo, non può non evidenziarsi che la deroga ai principi ordinari non è stata prevista per le prove concorsuali, svolte in costanza di emergenza sanitaria, di numerose altre Amministrazioni tra cui quelle per il reclutamento del personale di magistratura della giustizia amministrativa. Share on FacebookTweetFollow usSave Navigazione articoli Cassazione. Per l’abuso d’ufficio è necessaria l’intenzionalità dell’evento e un vantaggio effettivo Non c’è abuso d’ufficio se il Sindaco nomina discrezionalmente un dipendente titolare di P.O.