(di Antonio Forte)
L’obbligo del dipendente pubblico di comunicare tempestivamente l’adesione ad associazioni i cui ambiti di interesse possano interferire con l’attività dell’ufficio prescinde dalla prova di specifici episodi di conflitto di interesse o dalla sussistenza di condotte infedeli. La finalità della norma è di tipo conoscitivo e preventivo, volta a consentire all’Amministrazione la valutazione dei profili di interferenza con i doveri di imparzialità e lealtà. Pertanto, la mancata comunicazione della carica apicale in un’associazione massonica costituisce illecito disciplinare, in quanto i vincoli di fedeltà e riservatezza tipici del sodalizio presentano una potenziale conflittualità con l’esclusiva cura dell’interesse pubblico.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Lavoro, con l’ordinanza n. 24875 del 31 agosto 2026, si è pronunciata sulla legittimità della sanzione disciplinare irrogata dall’Agenzia delle Entrate a un proprio dipendente con funzioni dirigenziali/apicali, il quale aveva omesso di comunicare la propria carica di legale rappresentante di due associazioni massoniche. Il giudice di appello aveva annullato la sanzione ritenendo che l’illecito di cui all’articolo 5, comma 1, del D.P.R. n. 62/2013 richiedesse la dimostrazione concreta e specifica di episodi di interferenza o di infedeltà, ed evocando altresì il divieto di indagine sulle opinioni e sulla vita privata del lavoratore ex articolo 8 della Legge n. 300/1970.
La Suprema Corte ha cassato la decisione di merito, accogliendo il ricorso dell’Amministrazione finanziaria e ribaltando l’impostazione argomentativa della Corte d’Appello. I giudici di legittimità hanno chiarito che l’obbligo informativo sancito dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici ha natura squisitamente preventiva e conoscitiva. Essa non presuppone la sussistenza di una condotta illecita o di un concreto pregiudizio patito dall’ufficio, bensì la mera potenzialità dell’interferenza tra gli obblighi derivanti dall’appartenenza al sodalizio e i doveri d’ufficio.
In questo contesto, il richiamo ai vincoli di “fedeltà massonica” e alla particolare conformazione strutturale delle associazioni in questione – caratterizzate da gerarchie interne e doveri di reciproca assistenza – impone al dipendente l’onere della comunicazione, affinché la P.A. possa esercitare il proprio potere di verifica e prevenzione del rischio di conflitto di interessi, a tutela dei principi di imparzialità e buon andamento ex articolo 97 della Costituzione e dell’articolo 54 del D.Lgs. n. 165/2001.
L’ordinanza n. 24875 del 31 agosto 2026 precisa inoltre che il dovere di trasparenza assume un rilievo ancora più accentuato per il personale delle Agenzie fiscali, in ragione della speciale disciplina previdenziale e del rigore richiesto per garantire l’indipendenza anche apparente dell’azione amministrativa. Infine, la Cassazione ha escluso ogni contrasto con l’articolo 8 dello Statuto dei Lavoratori: l’obbligo di comunicazione non sanziona le scelte personali o l’esercizio della libertà associativa, ma rappresenta uno strumento funzionale alla valutazione dell’attitudine professionale e dell’idoneità del dipendente a garantire il corretto e trasparente perseguimento dell’interesse pubblico. La causa è stata conseguentemente rinviata alla Corte d’Appello in diversa composizione per il riesame della vicenda.
ORDINANZA_24875_2026_CORTE DI CASSAZIONE