( commento ad Ordinanza Cassazione n. 9517/2026)

di Carmine Robert La Mura
Segretario Comunale | Dottore Commercialista e Revisore di Enti Locali

 

Massima

In tema di pubblico impiego privatizzato, integra la falsa attestazione della presenza in servizio, rilevante ai sensi dell’art. 55-quater, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 165/2001, anche l’allontanamento non autorizzato dal luogo di lavoro senza la necessaria timbratura dell’uscita, quando la condotta sia oggettivamente idonea a rappresentare al datore una situazione diversa da quella reale. Il licenziamento disciplinare, pur previsto dalla norma, non opera automaticamente, dovendo il giudice verificarne proporzionalità e adeguatezza rispetto alla concreta gravità della condotta e alla lesione del vincolo fiduciario.

Fatto

Un dipendente del Comune di Reggio Calabria aveva impugnato il licenziamento disciplinare senza preavviso irrogato per assenza ingiustificata dal servizio.

Il lavoratore risultava aver timbrato la presenza, ma non era stato trovato in ufficio durante tre verifiche effettuate nell’arco della giornata. In particolare, l’allontanamento non risultava accompagnato dalla timbratura dell’uscita.

Il Tribunale aveva respinto il ricorso. La Corte d’appello di Reggio Calabria aveva confermato la decisione, ritenendo integrata la falsa attestazione della presenza mediante modalità fraudolente e proporzionata la sanzione espulsiva.

Il dipendente ricorreva in Cassazione, contestando sia la valutazione delle prove sia l’applicazione dell’art. 55-quater d.lgs. n. 165/2001. La Corte ha rigettato il ricorso, con condanna alle spese.

Commento

La pronuncia si colloca nel solco dell’orientamento secondo cui la falsa attestazione della presenza non richiede necessariamente la manipolazione materiale del sistema di rilevazione.

È sufficiente una condotta oggettivamente idonea a ingannare il datore di lavoro e a rappresentare una presenza in servizio non corrispondente alla realtà. In questa prospettiva, l’uscita non autorizzata senza timbratura non è una semplice irregolarità formale: può diventare una modalità fraudolenta, perché consente al sistema di mantenere l’apparenza della presenza del dipendente.

La Corte richiama precedenti consolidati: Cass. nn. 17.367 e 25.750 del 2016, n. 21.681 del 2023, n. 30.418 del 2023 e n. 13.620 del 2025. Il principio è quindi chiaro: non occorre “truccare il cartellino”; può bastare uscire senza registrare l’interruzione del servizio.

La Cassazione, tuttavia, precisa anche un limite essenziale. La riconducibilità della condotta all’art. 55-quater non determina un automatismo espulsivo. Il licenziamento deve restare sottoposto al controllo di proporzionalità, secondo l’art. 2106 c.c. e i principi costituzionali richiamati dalla Corte costituzionale, tra cui la sentenza n. 123/2020.

Nel caso concreto, la gravità era stata ricavata dall’insieme degli elementi istruttori: timbratura di presenza, mancato rinvenimento del dipendente in più momenti della giornata e assenza di una regolare registrazione dell’uscita. La condotta è stata ritenuta lesiva del rapporto fiduciario con l’amministrazione.

La Corte ha inoltre dichiarato inammissibili le censure dirette a ottenere una nuova valutazione delle prove. In presenza di doppia conforme, e quando il ricorso mira sostanzialmente a rimettere in discussione l’accertamento dei fatti, il giudizio di legittimità non può trasformarsi in un terzo grado di merito.

Aspetti Operativi

  • Verificare che il sistema di rilevazione presenze disciplini chiaramente entrate, uscite e interruzioni del servizio.

  • Rendere conoscibili ai dipendenti le regole sulle timbrature e sulle autorizzazioni all’allontanamento.

  • Documentare con precisione controlli, orari, dichiarazioni e modalità di accertamento.

  • Distinguere sempre tra mera irregolarità e condotta oggettivamente fraudolenta.

  • Motivare autonomamente sia la contestazione sia la scelta della sanzione.

  • Considerare la proporzionalità concreta: durata, reiterazione, modalità, intento, pregiudizio e lesione fiduciaria.

  • Evitare che la contestazione si fondi soltanto sull’assenza fisica, senza spiegare il ruolo della mancata timbratura e dell’apparenza ingannevole.

Conclusioni

L’ordinanza n. 9517/2026 conferma una regola ormai stabile: la falsa attestazione della presenza può realizzarsi anche senza manomissione del badge, quando l’allontanamento non autorizzato e la mancata timbratura dell’uscita creano un’apparenza ingannevole.

Ma la sanzione espulsiva deve essere sempre sorretta da un’istruttoria completa e da una motivazione proporzionata. In materia disciplinare, il cartellino può aprire il procedimento ma non può sostituire il procedimento.

fonte: ordinanza cassa 9517