(di Antonio Forte)

La quota di iscrizione all’albo professionale del dipendente pubblico tecnico costituisce un onere di natura personale e non rimborsabile dalla PA. La rimborsabilità sussiste esclusivamente in presenza di un vincolo di esclusiva strumentalità rispetto all’interesse dell’ente, configurabile solo nei casi in cui sussista un divieto assoluto di svolgere la libera professione al di fuori del rapporto di impiego.

Con la deliberazione n. 267/2026/PAR della Sezione regionale di controllo per la Lombardia, la Corte dei conti ha chiarito i confini sull’imputabilità finanziaria delle spese di iscrizione agli albi professionali dei dipendenti pubblici. La vicenda trae origine dalla richiesta di parere formulata da un’amministrazione provinciale in merito alla possibilità di rimborsare la spesa per la tassa annuale di iscrizione agli albi degli ingegneri o architetti sostenuta dai propri dipendenti tecnici incaricati delle operazioni di collaudo statico ai sensi dell’art. 67 del d.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 30 dell’Allegato II.14 al d.lgs. n. 36/2023. La magistratura contabile ha rigettato l’ipotesi del rimborso richiamando l’evoluzione giurisprudenziale sia della medesima Sezione sia della Corte di Cassazione. L’orientamento consolidato postula che l’accollo della spesa da parte dell’amministrazione non discende dalla mera ed effettiva necessità dell’iscrizione per l’espletamento della mansione o del singolo incarico professionale istituzionale, ma presuppone il requisito dell’esclusiva strumentalità dell’iscrizione all’interesse pubblico datoriale, tale da precludere in via assoluta ogni utilizzo alternativo del titolo. Tale eccezionale condizione si verifica per gli avvocati pubblici iscritti nell’elenco speciale forense, per i quali vige il divieto d’uso del titolo professionale al di fuori dell’ente di appartenenza, integrando il principio di derivazione civilistica ex art. 1719 c.c. sul rimborso delle spese per il mandato. Per la categoria dei tecnici, diversamente da quella forense, non esiste un albo o elenco speciale a vincolo esclusivo. Al contrario, l’ordinamento consente al dipendente tecnico la possibilità astratta di svolgere la libera professione previa autorizzazione dell’amministrazione ai sensi dell’art. 53, comma 7, del d.lgs. n. 165/2001. La Sezione Lombardia, recependo i più recenti approdi della Sezione Lavoro della Cassazione riferiti sia al personale infermieristico che agli assistenti sociali, ha confermato che l’esercizio della professione in regime di subordinazione presso la PA non sposta il titolo abilitativo dalla sfera giuridica personale del lavoratore. La possibilità astratta di ottenere un’autorizzazione per incarichi extraistituzionali esclude in radice il presupposto dell’esclusività, restando del tutto irrilevante la circostanza che il dipendente non si avvalga in concreto di tale facoltà. Pertanto, in assenza di una specifica copertura normativa o di contrattazione collettiva che lo autorizzi, l’onere economico rimane a carico del lavoratore e la sua assunzione da parte dell’ente integrerebbe un pagamento indebito per violazione delle norme sul contenimento della spesa di personale e della riserva di legge in materia di trattamenti economici previsti per i dipendenti pubblici.

DEL. CORTE DEI CONTI LOMBARDIA:267 :2026:PAR