(di Antonio Forte)
L’art. 21-octies, c. 2, legge 241/1990, nel testo novellato dalla legge n. 120/2020, esclude categoricamente la sanatoria procedimentale per omesso preavviso di rigetto ex art. 10-bis legge n. 241/1990. La violazione della comunicazione dei motivi ostativi comporta sempre l’annullabilità del provvedimento di diniego, a prescindere dalla natura discrezionale o vincolata dell’attività amministrativa esercitata.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, con la sentenza n. 554 del 4 agosto 2026, si è pronunciato sul ricorso proposto da una società contro un comune per l’annullamento del provvedimento dirigenziale di diniego del rilascio di concessione di suolo pubblico. La controversia trae origine dal rifiuto opposto dall’amministrazione locale, motivato sia da una presunta situazione di morosità per canoni pregressi, sia dal superamento dei limiti di superficie previsti dalla regolamentazione comunale. Il giudice di primo grado aveva respinto l’impugnazione ritenendo che l’omesso invio della comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza non determinasse l’invalidità dell’atto, in quanto la decisione dell’ente locale avrebbe avuto natura vincolata, rendendo così applicabile la clausola di salvaguardia di cui all’art. 21-octies, c. 2, legge n. 241/1990. Il giudice d’appello, riformando la decisione del TAR, ha chiarito l’esatta portata applicativa dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 ed escluso la possibilità di deroga alle garanzie partecipative sulla base dell’asserita natura vincolata dell’atto. Il CGA Sicilia n. 554/2026 ha evidenziato come l’orientamento giurisprudenziale che consentiva di dequotare i vizi del contraddittorio procedimentale sia stato superato dalla riforma introdotta dall’art. 12, comma 1, lett. i), del decreto-legge n. 76/2020 (convertito in legge n. 120/2020). La nuova formulazione della norma stabilisce espressamente che il meccanismo di non annullabilità per motivi formali o procedimentali non può trovare applicazione al provvedimento adottato in violazione del preavviso di rigetto. Il legislatore ha inteso configurare l’art. 10-bis come una garanzia rafforzata, insuscettibile di essere azzerata da valutazioni ex post circa l’ineluttabilità del contenuto dispositivo del provvedimento. La distinzione tra attività vincolata e discrezionale non è rinvenibile nella formulazione del dato positivo e trova smentita anche nei lavori preparatori della riforma del 2020, intesi a sancire la sempre avvenuta annullabilità del diniego privo di preavviso. La pronuncia ribadisce la centralità del contraddittorio procedimentale preventivo quale presidio di legittimità dell’agire amministrativo.