di Stefano Oricchio
Nelle società partecipate prive dei requisiti dell’in-house, i danni arrecati al patrimonio sociale dalla cattiva gestione degli amministratori appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario; la giurisdizione della Corte dei conti per danno erariale diretto presuppone infatti un effettivo rapporto di servizio con la PA, che è escluso qualora l’ente pubblico eroghi finanziamenti di mero supporto privi di un formale affidamento di funzioni pubbliche istituzionali.
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Il Caso
Immaginiamo una complessa rete di formazione professionale gestita da un consorzio a partecipazione pubblica, il C.S.E.A., che per anni ha rappresentato un pilastro dell’istruzione tecnica sul territorio piemontese.
Con il passare del tempo e il mutare delle dinamiche economiche, la società consortile scivola inesorabilmente verso il dissesto finanziario, fino alla dichiarazione di fallimento nel 2012.
La magistratura penale avvia indagini sull’amministratore delegato, mentre la Procura della Corte dei conti chiama in causa ben ventuno soggetti, tra cui gli interi consigli di amministrazione e collegi sindacali, contestando un imponente danno erariale da oltre 1,7 milioni di euro.
Le contestazioni spaziano dai compensi sproporzionati erogati alla governance alla dispersione delle quote pubbliche, fino alla distrazione di finanziamenti regionali.
Ma gli amministratori privi di deleghe e i sindaci, che si vedono trascinati in un giudizio contabile parallelo alle azioni civili e fallimentari già transatte, eccepiscono con forza un punto fondamentale: la Corte dei conti ha davvero il potere di giudicare la gestione di una società che non è un’in-house e che opera secondo le regole del diritto privato?
Cosa c’è di nuovo
La risposta arriva dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 23220, pubblicata il 14 luglio 2026. La Suprema Corte accoglie i ricorsi degli amministratori e dichiara il difetto di giurisdizione del giudice contabile in favore di quello ordinario.
I giudici di legittimità tracciano la linea: la personalità giuridica autonoma delle società partecipate impedisce di qualificare i danni da mala gestio degli amministratori come danno erariale diretto per i soci pubblici, in quanto il pregiudizio grava sul patrimonio societario e non direttamente sulla PA.
Ma il vero valore aggiunto della pronuncia risiede nell’analisi del “rapporto di servizio”.
Mentre la Corte dei conti in appello aveva valorizzato un rinnovo di convenzione del 2007 per la formazione professionale ritenendolo concessione di pubblico servizio, la Cassazione ribalta la prospettiva.
Nel 2007, a seguito del decentramento amministrativo del D.Lgs. 112/1998, la competenza sulla formazione era ormai passata dal Comune alla Provincia.
Quell’accordo non era un affidamento di servizio pubblico, ma un mero atto di supporto finanziario. Senza un effettivo trasferimento di funzioni istituzionali dell’amministrazione, non può esistere un rapporto di servizio atto a incardinare la responsabilità erariale degli amministratori privati.
Spunti operativi
- distinguere in-house e partecipate ordinarie: Le stazioni appaltanti e gli enti soci devono ricordare che la Corte dei conti ha giurisdizione automatica solo sulle società in-house. Per le ordinarie partecipate, l’azione erariale è limitata ai soli casi in cui sia contestato al rappresentante dell’ente pubblico di aver colpevolmente trascurato di esercitare i propri diritti di socio, deprezzando con dolo o colpa grave la quota di partecipazione.
- mappare rigorosamente le competenze trasferite: Quando si stipulano accordi o convenzioni di finanziamento, il RUP deve verificare preventivamente se l’amministrazione sia ancora titolare della competenza amministrativa oggetto della convenzione. Se la competenza è transitata ad altri enti per effetto di decentramento normativo, l’accordo si degrada a mero strumento di sostegno economico privato, escludendo il rapporto di servizio con la PA concedente.
- attivare le tutele civili ordinarie: Per i danni causati da amministratori o sindaci al patrimonio di società partecipate non in-house, l’ente pubblico socio non può percorrere la via della magistratura contabile. Deve sollecitare l’azione sociale o dei creditori secondo le regole ordinarie del codice civile (artt. 2392 e 2394 c.c.).
- presidiare e tracciare i finanziamenti: Gli amministratori privati di società a partecipazione pubblica devono presidiare i confini della propria attività gestionale, garantendo che i fondi pubblici ricevuti non siano mai estranei o distratti dagli scopi previsti, pur sapendo che ogni eventuale contestazione risarcitoria per mala gestio appartiene al giudice civile ordinario.
di Stefano Oricchio.
RUP presso l’Istituto Italiano di Tecnologia, già abilitato all’esercizio della professione forense, co-autore con Alessandro Boso, Marta Fiorese ed Elena Serra del Codice Commentato “Codice Appalti 2026”.
N.B.: L’infografica è stata generata con il supporto di AI di Google, applicativo Gemini Notebook Lm a soli fini divulgativi.