Una recente pronuncia della Corte dei conti (Sez. giur. Liguria, sent. n. 57/2026) merita attenzione per le implicazioni che potrebbe avere sulla responsabilità del segretario comunale in materia di entrate tributarie locali.
IL CASO IN SINTESI
Il Comune di Camogli ha subito un danno erariale di oltre 419.000 euro per la mancata emissione, tra il 2013 e il 2017, di quasi 2.000 avvisi di accertamento IMU, TASI e TARI, con conseguente prescrizione dei crediti.
LA DECISIONE
La Corte ha condannato in solido il responsabile dell’area finanziaria e il segretario comunale. Per il segretario, la responsabilità è stata fondata su una protratta inerzia nell’esercizio dei poteri di sovrintendenza e coordinamento.
LA RATIO DELL’ADDEBITO: UN’ANALISI
Limitandoci a indagare la ratio della pronuncia, emergono alcuni elementi argomentativi che potrebbero offrire spunti di riflessione:
1. La plurima reggenza come aggravante: Il segretario aveva assunto contemporaneamente l’incarico in quattro comuni. La Corte ha ritenuto che questa scelta lo avesse consapevolmente posto nella condizione di non poter esercitare i propri poteri di controllo con la necessaria diligenza, applicando il principio “imputet sibi” (si imputi a se stesso).
2. Dal dolo generico al dolo eventuale: La Corte qualifica la condotta del segretario come dolo eventuale, distinguendola dal dolo intenzionale addebitato al responsabile finanziario. La differenza di intensità dell’elemento soggettivo ha inciso sul riparto interno delle quote (70% al responsabile, 30% al segretario).
3. Il nesso tra inerzia e danno: La pronuncia sembra superare una concezione meramente “istantanea” della responsabilità,(🥹🥹🧐)attribuendo rilievo causale all’inerzia protratta nel tempo, ….anche quando la prescrizione si è verificata dopo la cessazione dal servizio.
CRITICITÀ ARGOMENTATIVE
Senza entrare nel merito della decisione, si possono segnalare alcuni aspetti che potrebbero prestarsi a discussione:
• Il confine tra sovrintendenza e gestione: La pronuncia rischia di ampliare il perimetro della responsabilità del segretario, avvicinandolo a una posizione di garanzia sostanziale sull’efficienza di tutti i servizi
• La prova del dolo eventuale: La qualificazione in termini dolosi (ancorché eventuale) di una condotta omissiva protratta potrebbe sollevare questioni sul piano della prova dell’elemento soggettivo, soprattutto in assenza di specifiche segnalazioni di criticità pervenute agli organi di controllo.
• L’onere della tracciabilità: La decisione sembra implicare un onere particolarmente rigoroso di documentazione e formalizzazione delle verifiche, che potrebbe non tenere pienamente conto delle concrete difficoltà organizzative degli enti di piccole dimensioni.
ASSOLTI IL SINDACO E IL FUNZIONARIO SUBENTRATO
La Corte ha invece escluso la responsabilità del sindaco, in quanto non era stato informato della reale situazione di inefficienza, e del funzionario subentrato, che aveva tempestivamente rappresentato le criticità e promosso l’esternalizzazione del servizio.
SPUNTI OPERATIVI PER I SEGRETARI
Al di là delle valutazioni sulla pronuncia, alcuni insegnamenti pratici emergono con chiarezza:
• Verifiche periodiche documentate: Implementare sistemi di monitoraggio periodico delle funzioni critiche, con verbali o report scritti.
• Segnalazioni tempestive: Formalizzare per iscritto ogni criticità rilevata, indirizzandola agli organi politici e ai responsabili dei servizi.
• Gestione consapevole degli incarichi: Valutare attentamente la sostenibilità di plurime reggenze, considerando i rischi di responsabilità derivanti dall’impossibilità concreta di esercitare i poteri di controllo.
• Tracciare le iniziative: Conservare documentazione su richieste di personale, proposte di riorganizzazione, solleciti agli uffici e pareri richiesti.
UNA RIFLESSIONE APERTA
La pronuncia invita a una riflessione più ampia sul ruolo del segretario negli enti locali e sui confini della sua responsabilità in un contesto di risorse sempre più limitate e di funzioni sempre più complesse.
Senza esprimere giudizi di merito, vale la pena monitorare l’evoluzione di questo orientamento e valutare se la giurisprudenza di appello confermerà o modulerà diversi equilibri tra responsabilità di sovrintendenza e autonomia gestionale dei responsabili di servizio.