(di Antonio Forte)

L’omessa previsione della clausola premiale sulla parità di genere di cui all’art. 108, comma 7, d.lgs. n. 36/2023 nella lex specialis non determina la caducazione dell’aggiudicazione ove l’impresa risultata prima classificata sia comunque in possesso della relativa certificazione, garantendo la cura sostanziale dell’interesse pubblico sotteso alla norma in armonia con i principi di buon andamento, conservazione degli atti giuridici e del risultato.

Il Consiglio di Stato, Sezione Quinta, con la sentenza n. 06566/2026 del 20 agosto 2026, si è pronunciato in merito all’impatto dell’omessa inserzione della clausola di premialità per la parità di genere sulla procedura di affidamento di un accordo quadro. Il ricorso in appello contestava la legittimità dell’intera gara e il mancato esercizio dei poteri di autotutela da parte della stazione appaltante, fondando la doglianza sulla violazione dell’art. 108, comma 7, del d.lgs. n. 36/2023, la cui dicitura impone l’attribuzione di un maggior punteggio alle imprese dotate della certificazione ex art. 46-bis del d.lgs. n. 198/2006.

Il Collegio ha rigettato il motivo rilevando come l’aggiudicataria fosse già in possesso della predetta certificazione precedentemente all’indizione della procedura. Tale circostanza consente di ritenere concretamente realizzato lo scopo di promozione sociale e tutela procedimentale perseguito dal legislatore del codice dei contratti pubblici. In tale scenario, l’annullamento della gara si porrebbe in netto contrasto con il principio del risultato sancito dall’art. 1 del d.lgs. n. 36/2023, inteso quale criterio guida per l’esercizio dell’azione amministrativa volto al tempestivo affidamento del contratto e al conseguimento della massima tempestività ed efficaci, unitamente ai principi di buon andamento e di conservazione degli atti giuridici.

Sotto il profilo dell’interesse ad agire, il giudice d’appello ha evidenziato come l’operatore concorrente privo della certificazione alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte non versi in una posizione differenziata tale da giustificare la caducazione dell’intera gara. L’argomentazione relativa a un ipotetico effetto conformativo sulla formulazione dell’offerta economica è stata qualificata come generica e inammissibile, in quanto la clausola premiale opera mediante l’attribuzione di un punteggio fisso e automatico, inidoneo a modificare la struttura dell’offerta tecnica o economica formulata dagli operatori non certificati.

SENTENZA_6566_2026_CONSIGLIO DI STATO

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