(di Antonio Forte)
È legittimo l’accordo (pacto de compensando) con cui il datore di lavoro e il lavoratore dipendente stabiliscono di scomputare le somme indebitamente sottratte da quest’ultimo a titolo di anticipazioni sulle retribuzioni future, attuando una compensazione c.d. atecnica o impropria svincolata dai rigidi limiti codicistici dell’art. 1252 c.c. Il relativo compendio probatorio dell’intesa estintiva prescinde dalla forma scritta ad probationem e può essere legittimamente desunto dal ragionamento presuntivo del giudice fondato sul contegno extraprocessuale del dipendente che continui a prestare attività lavorativa senza percepire retribuzione.
La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con l’ordinanza n. 24617 del 12 agosto 2026, ha rigettato il ricorso proposto da una lavoratrice avverso la sentenza della Corte d’Appello di Torino n. 9/2024, confermando la legittimità della compensazione impropria tra il credito datoriale derivante dalle somme indebitamente sottratte dalla dipendente e i crediti retributivi da questa rivendicati in sede monitoria. La vicenda trae origine dall’opposizione a decreto ingiuntivo promossa da un datore di lavoro a fronte delle pretese economiche della dipendente per differenze retributive, TFR e indennità di preavviso. Il giudice di merito ha accertato che la lavoratrice aveva posto in essere reiterate appropriazioni indebite di danaro per un ammontare superiore al credito ingiunto e che le parti avevano concordemente qualificato tali prelievi quali anticipazioni sui futuri spettanti retributivi. Da qui i contenuti chiarificatori dell’ordinanza, che ha definito i confini della compensazione atecnica sul piano processuale e sostanziale. Sotto il profilo procedurale ex art. 112 c.p.c., i giudici di legittimità hanno escluso ogni vizio di ultrapetizione, evidenziando come l’eccezione di compensazione impropria formulata da parte datoriale fosse volta a paralizzare la domanda retributiva azionata dalla dipendente senza richiedere la restituzione dell’eccedenza, riservata a distinta azione risarcitoria. Sotto il profilo probatorio e della disciplina dei contratti, la decisione ribadisce che il pacto de compensando non integra una transazione e, pertanto, non necessita della forma scritta ad probationem, non ricorrendo la presenza di reciproche concessioni.
In ordine al regime presuntivo ex artt. 2727 e 2729 c.c., l’ordinanza n. 24617 del 12 agosto 2026 precisa che la prova dell’accordo di compensazione può essere validamente ed univocamente desunta dal condotta extraprocessuale del lavoratore. Nel caso di specie, il fatto che la dipendente avesse continuato a prestare la propria opera per un prolungato periodo di tempo a titolo gratuito, ossia senza percepire l’emolumento stipendiale ma con il solo versamento dei contributi, costituisce elemento indiziario dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza idoneo a dimostrare l’avvenuto riconoscimento del debito e la sussistenza della pattuizione compensativa.
Infine, con riguardo all’applicazione dell’art. 1252 c.c., la Cassazione ha ribadito che nell’ambito della compensazione volontaria le parti sono libere di fissare le condizioni per il prodursi dell’effetto estintivo, anche in relazione a crediti futuri o non ancora liquidati al momento dell’accordo, rigettando le censure della ricorrente per carenza di interesse, risultando la stessa onerata del maggior debito all’esito delle verifiche contabili.