(di Antonio Forte)

Non è scusabile l’errore dell’Amministrazione territoriale del Governo qualora l’illegittimità dell’informativa antimafia derivi non dall’opinabilità del giudizio discrezionale e prognostico prefettizio, ma da un’incompleta istruttoria e dall’omessa considerazione di fatti rilevanti, quali gli esiti assolutori in sede penale e il venir meno delle misure di prevenzione. Accertata la colpa dell’apparato per travisamento della base fattuale, sussiste il diritto al risarcimento della perdita di chance e del danno non patrimoniale purché provati.

La pronuncia del Consiglio di Stato, Sezione Terza, n. 6668 del 26 agosto 2026 rigetta l’appello proposto dal Ministero dell’Interno e da un Ufficio Territoriale del Governo avverso la sentenza n. 1600 del 2025 del TAR Calabria, confermando la condanna dell’Amministrazione al risarcimento dei danni patiti da un operatore economico a seguito di un’interdittiva antimafia illegittima.

L’Amministrazione appellante sosteneva la configurabilità dell’errore scusabile a fronte dell’ampia discrezionalità che caratterizza la valutazione prognostica prefettizia, evidenziando che l’annullamento del provvedimento non comporta un automatico addebito di colpa aquiliana ex art. 2043 c.c.. Il Consiglio di Stato n. 6668 del 2026 chiarisce tuttavia i limiti di operatività dell’esimente. Sebbene la presunzione di colpa derivante dall’illegittimità dell’atto possa essere superata provando l’obiettiva incertezza del quadro normativo o la particolare complessità degli accertamenti, tale tutela non opera quando l’azione amministrativa pecca nel presupposto istruttorio.

Il Consiglio di Stato n. 6668/2026 evidenzia che l’invalida ricostruzione della fattispecie da parte del Prefetto non è dipesa da una divergente valutazione discrezionale degli indizi, bensì da una grave lacuna nell’acquisizione del quadro fattuale. L’Autorità non aveva considerato vicende di primario rilievo giurisdizionale già definite al momento dell’adozione dell’atto, tra cui assoluzioni per reati associativi e la revoca di misure personali e patrimoniali. Il giudizio di permeabilità mafiosa è stato reso su basi incomplete e non attualizzate, configurando una condotta colposa non scusabile.

Sul piano delle conseguenze risarcitorie, il Consiglio di Stato convalida la liquidazione equitativa della perdita di chance, disposta in primo grado a causa dell’impossibilità di ricostruire con esattezza il lucro cessante, unitamente al ristoro del danno emergente per spese peritali. Inoltre, la decisione conferma il risarcimento del danno non patrimoniale di natura biologico-psichica, ritenendo sussistente il nesso di causalità tra l’adozione dell’interdittiva e la patologia insorta, in forza della documentazione medico-legale agli atti non superata da generiche contestazioni dell’Amministrazione.

SENTENZA_6668_2926_CONSIGLIO DI STATO