(di Antonio Forte)

L’esonero dal lavoro notturno di cui all’articolo 11, comma 2, lettera c), del Decreto Legislativo n. 66/2003 spettante al lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della Legge n. 104/1992 prescinde dalla sussistenza di un handicap in situazione di gravità di cui all’articolo 3, comma 3, della medesima legge. La locuzione “a carico” individua una relazione di assistenza e cura senza esigere un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale.

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con l’ordinanza n. 20229 del 16 giugno 2026, ha confermato un principio di rilevante impatto nella gestione del rapporto di lavoro e nell’organizzazione dei turni, anche di potenziale interesse per le amministrazioni pubbliche. Il caso trae origine dall’azione giudiziaria promossa da un lavoratore, convivente con il coniuge affetto da disabilità priva della connotazione di gravità, volta ad ottenere l’accertamento del diritto a non prestare attività lavorativa durante le ore notturne. La società datrice di lavoro ricorreva in sede di legittimità sostenendo la necessità di una lettura sistematica che limitasse la tutela ai soli casi di assistenza a soggetti con disabilità grave ex art. 3, comma 3, Legge n. 104/1992.

I giudici della Suprema Corte, confermando l’indirizzo nomofilattico tracciato dalla sentenza n. 12649/2023, hanno rigettato l’impostazione aziendale facendo leva sul dato letterale della norma. L’articolo 11, comma 2, lettera c), del Decreto Legislativo n. 66/2003 fa espresso ed esclusivo riferimento alla persona disabile ai sensi della Legge n. 104/1992, nozione che comprende già la minorazione descritta dal comma 1 dell’articolo 3, configurando la gravità quale carattere meramente ulteriore ed aggiuntivo. In virtù del noto principio di stretta interpretazione letterale, laddove il legislatore ha inteso condizionare un beneficio alla gravità dell’handicap lo ha stabilito in modo espresso, come avvenuto per i permessi o i limiti al trasferimento.

L’espressione “a carico” non equivale a una condizione di assistenza continua e totale, ma indica l’esistenza oggettiva di un vincolo di cura e responsabilità in favore di un soggetto che versi in condizione di svantaggio sociale o emarginazione. La Suprema Corte ha rimarcato che un’interpretazione restrittiva costituirebbe un’indebita interpolazione del testo normativo, ponendosi in contrasto con le garanzie dell’articolo 3 della Costituzione e con le fonti sovranazionali volte a favorire la massima tutela inclusiva e la conciliazione tra tempi di vita e lavoro per i caregiver. L’ordinanza n. 20229 del 16 giugno 2026 riafferma infine la centralità del principio di fedeltà ai precedenti di legittimità per la tutela della certezza del diritto, escludendo che mere difformità interpretative di altri plessi giurisdizionali possano giustificare un revirement nomofilattico.

SENTENZA_20229_2026_CASSAZIONE