(di Antonio Forte)

L’accertamento dell’inidoneità nei concorsi di Polizia per presenza di tatuaggi visibili in divisa costituisce un atto vincolato di natura tecnica. La pendenza di un trattamento di laserterapia volto all’eliminazione del tatuaggio non assume rilevanza giuridica. La rimozione deve risultare completamente ultimata e la percezione visiva integralmente eliminata al momento dello svolgimento delle prove psicofisiche.

Il TAR Lazio, con la sentenza n. 14014 del 3 agosto 2026, si è pronunciato sulla legittimità dell’esclusione di una candidata dal concorso pubblico per l’assunzione di 1188 allievi agenti della Polizia di Stato. Il provvedimento espulsivo era stato disposto a causa della presenza di molteplici tatuaggi posizionati sugli arti superiori e inferiori, percepibili con l’uso delle divise d’ordinanza, in applicazione del D.M. 30 giugno 2003, n. 198 e del D.lgs. 29 maggio 2017, n. 95.
La parte ricorrente ha censurato l’operato dell’Amministrazione contestando il difetto di istruttoria e di motivazione. In particolare, ha lamentato l’omessa valutazione specifica circa la portata deturpante o lesiva del decoro dei grafismi, evidenziando come fosse già stata intrapresa una procedura di laserterapia destinata a rimuovere del tutto le raffigurazioni cutanee.
Il collegio giudicante, nel confermare la piena legittimità dell’operato ministeriale, ha tracciato una netta distinzione tra le fattispecie di tatuaggi costituenti indice di alterazione psicologica o lesivi del decoro dell’Istituzione e l’ipotesi della presenza di tatuaggi situati in parti del corpo non coperte dai capi di vestiario dell’uniforme d’ordinanza, inclusa la maglia a maniche corte tipo polo. In questo secondo caso, la presenza del tatuaggio rappresenta una causa di esclusione automatica. L’organo accertatore è tenuto unicamente a svolgere una verifica di carattere meramente tecnico e vincolato circa la visibilità esterna del segno, senza dover compiere alcuna ulteriore valutazione discrezionale sull’impatto estetico o d’immagine.
Con specifico riferimento al processo di rimozione tramite laserterapia in corso di esecuzione, il TAR Lazio n. 14014/2026 ha ribadito un orientamento giurisprudenziale consolidato: lo stato intermedio di cancellazione del tatuaggio è privo di qualsiasi efficacia sanante. Gli accertamenti psicofisici rivestono carattere di irripetibilità temporale. Consentire la valorizzazione di trattamenti postumi o non ancora conclusi violerebbe irrimediabilmente i principi cardine di imparzialità, certezze del diritto e par condicio tra i candidati. Spetta esclusivamente all’interessato dimostrare la completa scomparsa visiva del tatuaggio al momento esatto della visita medica concorsuale.

SENTENZA_14014_2026_TAR_LAZIO

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