(di Antonio Forte)

La disciplina di cui all’articolo 45 del decreto legislativo 36 del 2023 ammette la corresponsione degli incentivi per funzioni tecniche al personale dell’ente locale affidante, in caso di affidamento in house, soltanto qualora la società in house agisca quale stazione appaltante per la successiva esternalizzazione delle prestazioni a soggetti terzi, previo espletamento di procedure ad evidenza pubblica, rimanendo invece preclusa l’erogazione di forme di incentivazione per le attività svolte in autoproduzione diretta.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, con la deliberazione numero 276/2026/PAR, depositata il 7 agosto 2026, si è pronunciata in merito alla legittimità dell’erogazione degli incentivi per funzioni tecniche al personale di un comune nell’ipotesi di affidamenti in favore di una società in house. La fattispecie trae origine dalla richiesta di parere formulata dal Comune di Busto Garolfo ai sensi dell’articolo 7, comma 8, della legge 131 del 2003 e dell’articolo 2 della legge 1 del 2026, inerente alla possibilità di attribuire i compensi di cui all’articolo 45 del decreto legislativo 36 del 2023 ai dipendenti comunali che svolgano concretamente le attività elencate nell’allegato I.10 in caso di gestione in house.

Il Collegio rileva preliminarmente come la disciplina degli incentivi stipendiali operi in deroga al principio di omnicomprensività della retribuzione stabilito dal decreto legislativo 165 del 2001, incidendo direttamente sulla spesa pubblica e sui saldi di bilancio degli enti territoriali. Ne deriva la necessità di un’interpretazione improntata alla stretta legalità e tassatività, con espresso divieto di applicazione analogica o estensiva.

Nel merito, il giudice contabile evidenzia la distinzione tra due differenti moduli operativi del fenomeno in house. Laddove l’affidamento si traduca in un rapporto esclusivamente duale tra ente dante causa e società controllata, concretizzando una forma di autoproduzione senza ricorso al mercato, la corresponsione degli incentivi tecnici in favore dei dipendenti comunali è preclusa. Tale preclusione si allinea con l’orientamento reso dall’Autorità Nazionale Anticorruzione nel parere numero 36 del 3 luglio 2024. Diversamente, l’erogazione dei compensi accessori al personale dell’amministrazione dante causa trova idoneo fondamento giuridico soltanto qualora la società in house agisca quale stazione appaltante per la successiva esternalizzazione delle prestazioni a soggetti terzi, previo espletamento di procedure ad evidenza pubblica, ed esclusivamente entro le ipotesi tassativamente previste dal legislatore.

La Sezione sottolinea altresì la netta distinzione tra l’ordinamento del personale dell’ente locale e quello della società in house, richiamando l’orientamento espresso dalle Sezioni Riunite con deliberazione numero 14/SSRRCO/QMIG/2026, secondo cui dipendenti pubblici e dipendenti dell’organismo in house costituiscono soggetti distinti non sovrapponibili. La pronuncia si conclude negando l’effetto esimente di cui all’articolo 2 della legge 1 del 2026 a causa della genericità del quadro fattuale prospettato dall’ente, confermando che l’autosufficienza organizzativa della società e la rigorosa aderenza al modello legale costituiscono presupposti indefettibili per la legittimità della spesa.

Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione 276/2026/PAR