(di Antonio Forte)

L’autorizzazione ai dipendenti allo svolgimento di incarichi extra-istituzionali richiede sempre la previa valutazione sull’oggetto, sulla durata, sulla natura e sul compenso previsto, onde verificare l’assenza di conflitti di interesse, anche potenziali e a tutela del principio di esclusività del rapporto di pubblico impiego.

La deliberazione n. 142/2026/PAR della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, trae origine dal quesito posto da un’amministrazione comunale relativo alla possibilità di autorizzare un dipendente a tempo pieno e indeterminato allo svolgimento di un’attività lavorativa extra-istituzionale qualificata come occasionale, ma reiterata per più anni consecutivi presso il medesimo soggetto privato.

Il Comune chiede, in particolare, se sia consentito autorizzare un dipendente a tempo pieno e indeterminato allo svolgimento di attività extra- lavorativa occasionale, anche per più anni di seguito presso la stessa azienda privata o il medesimo studio professionale, nelle ipotesi in cui:

  • il dipendente si impegni a presentare annualmente una dichiarazione attestante l’assenza di conflitti di interesse tra l’attività extra-lavorativa e l’attività istituzionale svolta presso l’ente;
  • l’attività sia temporalmente limitata ad alcuni mesi dell’anno;
  • l’attività non comporti l’apertura di una posizione fiscale autonoma (quale la partita IVA) né l’iscrizione ad albi o elenchi professionali;
  • il dipendente si impegni a comunicare preventivamente e successivamente compensi percepiti.

Nel provvedimento in esame il collegio contabile ha inteso fornire indicazioni sui presupposti normativi ed erariali che conformano l’esercizio del potere autorizzatorio. Viene richiamato il quadro sistematico delineato dall’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, numero 165, integrato dalle disposizioni in materia di incompatibilità di cui agli articoli 60 e seguenti del d.P.R. 10 gennaio 1957, numero 3.

Il rilascio del titolo autorizzatorio non costituisce una mera verifica formale o una scelta discrezionale priva di ancoraggio normativo, ma presuppone la predeterminazione di criteri oggettivi atti ad escludere situazioni di incompatibilità di diritto o di fatto e di conflitto di interessi, anche solo potenziale, a presidio dell’imparzialità e del buon andamento dell’azione amministrativa sanciti dall’articolo 97 della Costituzione. La regola generale rimane quella dell’esclusività della prestazione lavorativa a favore del datore pubblico, presidiata dall’articolo 98 della Costituzione, la quale impedisce l’instaurazione di rapporti la cui continuità o reiterazione organica presso privati finisca per affievolire il dovere primario di fedeltà istituzionale. Il vaglio del datore di lavoro pubblico deve essere preventivo e puntuale.

I giudici rimarcano l’importanza degli obblighi comunicativi nei confronti dell’amministrazione, tenuta a conoscere, con riferimento all’incarico, in via preventiva e con adeguata esattezza:

  • l’oggetto;
  • la durata;
  • la natura;
  • il compenso previsto.

Tale adempimento risulta indispensabile non soltanto per garantire la trasparenza prescritta dal decreto legislativo 14 marzo 2013, numero 33, ma anche per consentire la concreta e preventiva valutazione sulla compatibilità soggettiva ed oggettiva delle mansioni private con i compiti propri dell’ufficio ricoperto, impedendo che l’attività extra-lavorativa possa generare sovrapposizioni o condizionamenti indebiti.

ECLI_IT_CONT_2026_142SRCVEN-PAR