(di Antonio Forte)
La mera similitudine o parziale sovrapponibilità delle offerte tecniche non è sufficiente a comprovare l’esistenza di un unico centro decisionale tra i concorrenti.Ai sensi dell’art. 95, comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 36/2023, l’esclusione richiede l’accertamento di rilevanti e univoci indizi circa un accordo collusivo che impatti sull’indipendenza delle offerte. È illegittima l’espulsione fondata su sole concordanze grafiche, refusi o sovrapposizioni formali spiegate da prassi di settore o fonti informative comuni.
Il TAR Molise, Sezione Prima, con la sentenza 24 giugno 2026, n. 265, affronta la delicata questione del confine tra legittima analogia formale delle offerte e sussistenza di un unico centro decisionale idoneo ad alterare la concorrenza. Il caso trae origine dall’impugnativa dell’aggiudicazione di una procedura aperta per lavori di messa in sicurezza del territorio. La ditta terza classificata contestava la mancata esclusione della prima e della seconda graduata, adducendo l’esistenza di un collegamento sostanziale desunto da marcate identità strutturali, grafiche, sintattiche e da refusi speculari nelle offerte tecniche.
Il Collegio ha respinto l’impostazione accusatoria, valorizzando la formulazione dell’art. 95, comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 36/2023. Tale disposizione ha superato i previgenti automatismi dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, recependo l’orientamento eurounitario che esige un iter istruttorio rigoroso e progressivo. La verifica sull’imputabilità delle proposte a una matrice unitaria si articola nella rilevazione di legami societari o di controllo ex art. 2359 c.c., nell’accertamento di relazioni di fatto o familiari idonee a condizionare le condotte di gara e, solo in via subordinata, nell’esame del contenuto dell’offerta.
Nella fattispecie della sentenza n. 265/2026, la parte ricorrente ha limitato le proprie doglianze all’analisi delle sole sovrapposizioni testuali, senza dimostrare alcun legame strutturale, personale o commerciale tra le concorrenti, operanti peraltro in regioni differenti. Il TAR ha chiarito che le difformità nei punteggi tecnici attribuiti dalla Commissione giudicatrice smentiscono la presunzione di una matrice redazionale unica. Inoltre, le concordanze descrittive relative a prodotti commerciali derivano dall’uso di cataloghi liberamente accessibili, mentre i refusi o le identità sintattiche si spiegano con la prassi del copia e incolla o con il ricorso a medesimi consulenti esterni, circostanza che la giurisprudenza consolida come inidonea a provare l’unicità decisionale qualora le offerte economiche e le organizzazioni rimangano distinte.