(di Antonio Forte)
Il giudizio di inidoneità per difetto del requisito della condotta incensurabile nell’accesso alle Forze di polizia, pur dovendo riferirsi alla condotta personale del candidato e non risolversi in un automatismo discriminatorio legato al contesto familiare, rientra nell’ampia discrezionalità dell’Amministrazione. Tale valutazione prognostica sull’affidabilità futura è legittimamente fondata sul complesso degli elementi indiziari desumibili dall’ambiente di provenienza, specie qualora sussista un provvedimento prefettizio o questorile di diniego di porto d’armi ed emergano continuativi contatti o una mancata netta dissociazione da consanguinei inseriti in contesti di criminalità organizzata.
La decisione della Sezione Seconda del Consiglio di Stato, resa con sentenza n. 05761/2026, riformula i confini del sindacato giurisdizionale sulla discrezionalità amministrativa inerente all’accertamento dei requisiti morali di condotta stabiliti per il reclutamento nelle Forze armate e di polizia. La vicenda trae origine dall’impugnativa proposta da un’aspirante allieva finanziera avverso il provvedimento di esclusione dal concorso pubblico indetto dal Comando generale della Guardia di finanza. L’amministrazione fondava il proprio diniego sul mancato possesso delle qualità morali e di condotta di cui all’art. 2, comma 1, lett. g) del bando di concorso, richiamante l’art. 26 della legge n. 53/1989 e la condotta incensurabile ex art. 2, comma 2, lett. b-bis) del d.lgs. n. 150/2006.
A base dell’esclusione figuravano i plurimi pregiudizi di polizia del padre e degli zii, questi ultimi legati a sodalizi di criminalità organizzata di stampo mafioso, unitamente all’esistenza di un definitivo decreto di diniego della licenza di porto di fucile per uso sportivo emanato dalla Questura di Catania nel 2021 e mai impugnato dalla candidata. Il giudice di prime cure, accogliendo il ricorso della privata, aveva censurato la determinazione dell’Amministrazione ritenendola affetta da difetto di motivazione ed eccesso di potere, per aver fatto derivare l’inidoneità da un mero automatismo legato alla parentela, privo di elementi individualizzanti e in spregio del percorso lavorativo immune da censure dell’interessata.
Il Consiglio di Stato, nella sentenza n. 05761/2026, ribalta le conclusioni del TAR Lazio e riafferma la natura eccezionalmente rigorosa del giudizio prognostico sulla condotta incensurabile. Il collegio evidenzia come il concetto di incensurabilità sia notevolmente più stringente rispetto alla mera buona condotta e risponda all’esigenza di tutelare il prestigio e la credibilità delle funzioni pubblicistiche. Sebbene rimanga ferma la regola per cui la valutazione non possa tradursi in una responsabilità di posizione del candidato per le colpe dei consanguinei, l’Amministrazione può legittimamente valorizzare la pervasività dei vincoli di parentela e il condizionamento ambientale.
In quest’ottica, la sentenza n. 05761/2026 sottolinea l’erroneità della svalutazione del precedente diniego della licenza di porto d’armi: appare illogico reputare idoneo al maneggio e alla custodia permanente delle armi di ordinanza un soggetto ritenuto inaffidabile dall’autorità di pubblica sicurezza nella gestione di un’arma sportiva. Il sindacato del giudice amministrativo su tali apprezzamenti non può travalicare nel merito, dovendosi arrestare al controllo della non manifesta irragionevolezza della prognosi dell’Amministrazione.
SENTENZA_05761_2026_CONSIGLIO_DI_STATO
Antonio Forte – Segretario comunale