(di Antonio Forte)

Il radicale difetto di contestazione dell’infrazione nel procedimento disciplinare del pubblico impiego determina l’inesistenza della procedura e non è suscettibile di alcuna sanatoria per raggiungimento dello scopo attraverso la conoscenza aliunde degli addebiti in un momento successivo, poiché la lesione iniziale delle garanzie difensive preclude l’esercizio tempestivo delle facoltà di replica e pregiudica irrimediabilmente il diritto di difesa del dipendente.

La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza della Sezione Lavoro n. 3857 del 20 febbraio 2026, si è pronunciata sul contenzioso insorto tra un dipendente e una azienda sanitaria locale in merito alla legittimità di un provvedimento espulsivo. La vicenda traeva origine dal gravame proposto dall’ente sanitario avverso la pronuncia di primo grado che aveva riconosciuto le ragioni del lavoratore, laddove la corte territoriale di appello aveva successivamente riformato la decisione originaria ritenendo irrilevante l’omessa ricezione della contestazione iniziale, giacché l’interessato aveva avuto comunque contezza degli addebiti tramite un successivo atto di sospensione del procedimento. La Cassazione, investita del ricorso del dipendente, ha accolto la censura principale, ritenendola assorbente rispetto alle ulteriori doglianze, e ha enunciato rigorosi princìpi in ordine alle garanzie procedimentali nel pubblico impiego contrattualizzato. I giudici di legittimità hanno preliminarmente sgombrato il campo da equivoci interpretativi, distinguendo nettamente tra la fattispecie della contestazione tardiva e quella della totale omissione della stessa. Nel primo caso, l’arco temporale trascorso incide sulla difficoltà di reperire le prove a discarico, mentre nel secondo l’incolpato subisce una compromissione radicale della propria posizione, procedendosi a un iter sanzionatorio senza che questi possa replicare a circostanze ignote. Di conseguenza, la tesi della sanatoria per raggiungimento dello scopo invocata dalla corte territoriale risulta del tutto inconciliabile con la struttura della normativa di settore. La contestazione costituisce infatti il presupposto indefettibile e l’atto essenziale di garanzia volto a portare tempestivamente a conoscenza del dipendente pubblico l’addebito, mettendolo in condizione di esporre le proprie giustificazioni sin dalle battute iniziali, anche al fine di scongiurare il proseguo dell’azione punitiva o di ottenere un’immediata archiviazione. L’organo di legittimità ha altresì chiarito la portata applicativa dell’articolo 55-bis, comma 9-ter, del decreto legislativo numero 165 del 2001, il quale esclude l’invalidità degli atti in caso di violazione delle disposizioni procedurali a meno che non risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa. Tale compromissione si realizza in modo palese nell’ipotesi di difetto di contestazione, atteso che l’avverbio utilizzato dal legislatore allude proprio a quelle facoltà difensive non più recuperabili o esercitabili con la medesima efficacia originaria. Permettere forme di conoscenza equipollenti o posticipate degli addebiti finirebbe per stravolgere l’intera architettura procedimentale e i termini perentori posti a garanzia del lavoratore. Per tali ragioni, la Corte ha cassato la decisione impugnata con rinvio ad altra composizione della corte territoriale per un nuovo esame conforme ai principi di diritto enunciati.

SENTENZA_3857_2026_CASSAZIONE

Antonio Forte – Segretario comunale