(di Antonio Forte)
La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale richiede l’accordo scritto tra le parti. L’amministrazione non può imporre d’ufficio il rientro al tempo pieno per mere esigenze organizzative, salvo che un termine di durata del part-time sia stato espressamente pattuito al momento della stipula dell’accordo individuale.
L’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, con l’orientamento applicativo numero 37362 del 18 maggio 2026, si pronuncia in merito alla possibilità per un ente pubblico di disporre il rientro d’ufficio al regime di orario pieno per un dipendente il cui rapporto sia nato originariamente a tempo pieno e sia stato successivamente trasformato in tempo parziale. L’analisi prende le mosse dal quadro normativo e contrattuale di riferimento, con particolare riguardo all’articolo 53 dei CCNL del comparto Funzioni Locali, il quale disciplina nel dettaglio la materia del lavoro a tempo parziale.
I commi 11 e 12 del richiamato articolo 53 stabiliscono che la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale necessita tassativamente di un accordo formale stipulato per iscritto tra l’amministrazione e il dipendente. Il vincolo contrattuale così instaurato riflette il principio della consensuità delle modifiche delle condizioni essenziali del contratto individuale di lavoro. L’ARAN chiarisce che all’interno di tale accordo individuale le parti hanno la facoltà di inserire un termine di durata per la prestazione ad orario ridotto.
L’operatività del termine di scadenza rappresenta l’unica condizione negoziale che consente il ripristino automatico e vincolante dell’orario pieno originario. Qualora nell’accordo scritto stipulato dalle parti non sia stato espressamente previsto un termine di durata del regime di part-time, l’ente non dispone del potere di revocare unilateralmente la riduzione oraria né di esigere coattivamente la riassunzione della prestazione a tempo pieno. Tale preclusione opera anche a fronte di gravose esigenze organizzative, funzionali o di carenze di organico sopravvenute.
Il diritto a richiedere il rientro al tempo pieno dopo la trasformazione a tempo parziale è configurato dalla disciplina pattizia come una facoltà che spetta al lavoratore, da esercitarsi secondo le tempistiche ed i presupposti fissati dalla contrattazione collettiva. Le esigenze di servizio dell’amministrazione non rivestono natura di diritto potestativo idoneo a superare il consenso del lavoratore espresso nell’accordo di trasformazione. In assenza di un termine pattuito nell’accordo di cui al comma 11 dell’articolo 53 del CCNL, la modifica unilaterale dell’orario da parte dell’ente risulta illegittima, rimanendo l’orario parziale pienamente efficace ed inderogabile sino ad un nuovo accordo estintivo o modificativo consensualmente sottoscritto.
Antonio Forte – Segretario comunale