Una sentenza preziosissima per noi Segretari comunali, questa della Corte dei conti sezione prima centrale d’appello 176/26! Dovremmo stamparla e affiggerla proprio sotto la targhetta “Segretario comunale” alla porta del nostro ufficio …

Vediamo perché.

 

La vicenda

In un Comune arriva una serie di verbali di accertamenti di violazioni contestate ad una farmacia da parte dei NAS. Tuttavia la Dirigente competente alla procedura ex L 689/81 rimane lungamente inerte (parliamo di anni). Il Sindaco, per parte sua, si attiva in ogni modo per l’archiviazione. Il tempo passa e i procedimenti restano fermi, fino all’inevitabile prescrizione delle somme dovute per le sanzioni pecuniarie. L’importo complessivo non è poca cosa: € 68.156,00. Si tratta di un’inerzia sicuramente colpevole, a tutto concedere, perché pare abbastanza evidente leggendo bene tra le righe che Dirigente e Sindaco sembrano invece proprio averla cercata, questa “inerzia”.

A questo punto parte il procedimento di contestazione per danno erariale a carico della Dirigente responsabile del servizio comunale per i procedimenti ex L 689/81, del Sindaco che aveva fatto il possibile per archiviare i procedimenti, nonché della Segretaria comunale – è questo il punto d’interesse soprattutto per noi Segretari comunali – per “l’omessa attivazione dei poteri di direzione, coordinamento e controllo attribuitile dall’art. 97 del d.lgs. n. 267 del 2000, nonché dei poteri sostitutivi previsti dall’art. 2, comma 9-bis, della legge n. 241 del 1990”.

Dirigente competente, Sindaco e Segretaria vengono tutti ritenuti colpevoli in primo grado dalla Corte dei conti, seppur “condannando equitativamente i tre prevenuti alla complessiva somma di € 20.000,00”.

Ma nonostante il buonismo riduttivo della Corte nessuno dei condannati ci sta e propone appello.

 

La sentenza d’appello

La Corte d’appello riforma la sentenza. Con riguardo a Dirigente e Sindaco, pur senza escludere la colpevolezza né dell’una né dell’altro ma per ragioni procedurali che non ci interessano particolarmente dispone la rinnovazione del giudizio (art. 50 CGC).

Invece molto più interessante è il completo rigetto di ogni addebito a carico della Segretaria comunale dicendo, in sintesi, chiaro e tondo che la povera Segretaria (e con lei felicemente noi tutti suoi colleghi, dico io) non è colpevole di tutto quello che accade nell’Ente.

Leggiamola insieme: “corre, infatti, prendere le mosse dalla corretta individuazione delle attribuzioni del Segretario comunale, quale risultano dall’art. 97 del T.U.EE.LL. Secondo il sistema ivi delineato, tale figura svolge essenzialmente funzioni di collaborazione e di assistenza giuridico- amministrativa nei confronti degli organi dell’ente, assicurando che l’azione amministrativa si conformi alla legge, allo statuto ed ai regolamenti. Si tratta di funzioni di garanzia della legalità dell’azione amministrativa che, pur rivestendo indubbia rilevanza nell’organizzazione dell’ente locale, non comportano un generale potere di sovra ordinazione rispetto ai responsabili dei servizi (quantomeno ove non assuma la contestuale qualità di direttore generale: cfr. artt. 97 e 108 T.U.EE.LL.), né attribuiscono a costui una responsabilità diretta in ordine allo svolgimento dei singoli procedimenti amministrativi affidati alla competenza gestionale degli uffici. La responsabilità amministrativa del Segretario comunale non può, pertanto, essere affermata sulla base di un generico dovere di vigilanza sull’intera attività dell’apparato amministrativo, dovendo invece individuarsi uno specifico obbligo giuridico la cui violazione abbia causalmente determinato il danno contestato. La sentenza appellata finisce, invece, per fondare l’affermazione della responsabilità su una concezione sostanzialmente oggettiva della funzione di Segretario comunale, attribuendo alla mera posizione organizzativa rivestita dall’appellante un generale obbligo di impedire qualsiasi disfunzione amministrativa verificatasi all’interno dell’ente. Tale assunto non trova conforto neanche invocando l’art. 2, comma 9-bis, l. n. 241/1990. La disposizione disciplina il potere sostitutivo in caso di inerzia nella conclusione del procedimento amministrativo, ma presuppone, innanzitutto, che l’amministrazione abbia previamente individuato il soggetto titolare del relativo potere e che ricorra un’effettiva situazione di inerzia del responsabile del procedimento. Nel presente giudizio non risulta provato né che il Comune avesse individuato nella (omissis) il soggetto destinatario del potere sostitutivo previsto dalla disposizione richiamata, né che si fossero verificati tutti i presupposti applicativi della norma”.

Perdonerete il lungo copia-incolla, ma meglio di così non sarei certo riuscito a scrivere.

Né da mi pare vi sia nulla da aggiungere … Piuttosto fate come me: stappate una bottiglia di quello buono e festeggiate, per una volta …!