La Corte molisana – Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per il Molise, sentenza n. 11/2026 – affronta una complessa vicenda di responsabilità amministrativa relativa alla gestione di voucher formativi finanziati con risorse del Fondo Sociale Europeo; ricostruisce un articolato sistema fraudolento fondato sulla creazione di enti formativi meramente strumentali, sulla simulazione dell’attività didattica e sulla trasformazione della formazione in ordinaria attività produttiva di call center. La decisione assume particolare rilievo perché consolida importanti principi in materia di rapporto di servizio, prescrizione, occultamento doloso e quantificazione del danno da distrazione di fondi pubblici.

La Sezione ribadisce anzitutto – è pacifico – che il rapporto di servizio con la pubblica amministrazione non presuppone un rapporto organico, ma si configura ogniqualvolta un soggetto privato partecipi alla gestione di un programma finanziato con risorse pubbliche, anche di provenienza europea. Da tale qualificazione deriva quindi la piena giurisdizione della Corte dei conti anche nei confronti di enti privati coinvolti nella gestione dei fondi. Sulla prescrizione, poi, la sentenza applica la nuova formulazione dell’art. 1 della legge n. 20/1994, valorizzando il concetto di occultamento doloso quale conseguenza di condotte attive frodatorie consistenti nella falsa rappresentazione dei requisiti di accesso, nella predisposizione di documentazione apparentemente regolare e nella simulazione delle attività finanziate. La Corte individua così il dies a quo nel momento dell’effettiva emersione del danno.

Uno dei profili più interessanti della sentenza riguarda gli effetti della revoca della costituzione di parte civile sul decorso della prescrizione dell’azione di responsabilità amministrativa. I convenuti avevano sostenuto che la revoca della costituzione di parte civile della Regione Molise nel processo penale avesse eliminato qualsiasi efficacia interruttiva della prescrizione, con conseguente maturazione del termine quinquennale. La Corte dei conti respinge tale impostazione, richiamando il recente orientamento della Cassazione civile (ord. n. 17113/2024). Secondo tale principio, la revoca della costituzione di parte civile non cancella l’effetto interruttivo già prodotto dall’atto di costituzione, ma determina esclusivamente la cessazione dell’effetto interruttivo permanente derivante dalla pendenza del processo penale. In altri termini, l’atto conserva il proprio valore quale manifestazione inequivoca della volontà di esercitare il diritto al risarcimento, sicché il termine prescrizionale ricomincia a decorrere dalla data della costituzione di parte civile e non come se quest’ultima non fosse mai esistita.

La pronuncia assume particolare rilievo nel contenzioso contabile perché consolida un orientamento favorevole alla tutela dell’erario: la revoca della costituzione di parte civile non comporta un “azzeramento” degli effetti già prodotti dall’atto interruttivo, impedendo che scelte processuali maturate nel giudizio penale possano compromettere l’esercizio dell’azione risarcitoria davanti alla Corte dei conti. Tale principio ha consentito al Collegio di ritenere tempestivi sia l’invito a dedurre sia la successiva citazione, escludendo la prescrizione dell’azione erariale.

Nicola Pepe Avvocato Contabilista