di Carmine Robert La Mura Segretario Comunale | Dottore Commercialista e Revisore di Enti LocaliMassima
Cons. Stato, sez. IV, 21 luglio 2026, n. 5936 — L’efficacia di una graduatoria concorsuale non attribuisce all’idoneo non vincitore un diritto soggettivo all’assunzione né impone all’amministrazione il suo scorrimento. La scelta tra utilizzo della graduatoria e indizione di una nuova procedura resta espressione di discrezionalità organizzativa, da esercitare in funzione dell’interesse pubblico e nel rispetto dei limiti normativi. Lo scorrimento presuppone l’effettiva identità o sovrapponibilità dei profili professionali, da verificare alla luce di requisiti di accesso, prove concorsuali e mansioni. L’ordinanza cautelare, avendo natura interinale e non decisoria nel merito, non preclude all’amministrazione l’esercizio del potere di autotutela e la rivalutazione delle proprie esigenze assunzionali.
Il caso
ARPA Abruzzo aveva approvato una graduatoria per due posti di dirigente ambientale. Un candidato, quarto nella graduatoria complessiva e secondo fra gli idonei non vincitori, aveva chiesto lo scorrimento in relazione a due ulteriori posti successivamente messi a concorso.
L’Agenzia aveva tuttavia indetto una nuova procedura, riferita a una figura dirigenziale con requisiti di accesso, prove e compiti non coincidenti con quelli del precedente concorso. Dopo una fase cautelare favorevole al ricorrente, l’amministrazione aveva poi revocato il secondo bando, in coerenza con una rivalutazione del fabbisogno di personale confluita nel PIAO 2024-2026.
Il TAR Pescara aveva accolto il ricorso, ritenendo sostanzialmente equivalenti i due profili e considerando la misura cautelare come ostativa a una nuova valutazione amministrativa. Il Consiglio di Stato riforma integralmente tale pronuncia.
Il commento
La sentenza è rilevante perché ricompone con chiarezza tre piani che, nella pratica del reclutamento pubblico, tendono spesso a sovrapporsi: la posizione dell’idoneo, il presupposto della sovrapponibilità del profilo e gli effetti del processo cautelare sulle scelte organizzative dell’ente.
In primo luogo, Palazzo Spada ribadisce che l’idoneo non vincitore vanta una mera aspettativa all’assunzione, e non un diritto di tipo soggettivo al posto. L’ultrattività della graduatoria non equivale dunque a un vincolo automatico di scorrimento. L’amministrazione deve compiere una valutazione organizzativa: può decidere di reclutare, di non coprire il posto, di bandire una nuova procedura o di rivedere la programmazione, considerando vincoli finanziari, sostenibilità del personale, assetto dei servizi e priorità dell’ente. A tal proposito viene anche puntualizzato che con l’art. 4, comma 1, del d.l. 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla l. 9 maggio 2025, n. 69, l’articolo 4, comma 3, lettera a), del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, si interpreta nel senso che il concorso è lo strumento ordinario e prioritario per il reclutamento di personale da parte delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. e che la disposizione si applica anche ai concorsi in corso di svolgimento o per i quali non si siano concluse le procedure assunzionali alla data di entrata in vigore del presente decreto.
In secondo luogo, la pronuncia valorizza correttamente il criterio della concreta sovrapponibilità dei profili. Non basta che le qualifiche abbiano una denominazione simile — nel caso, “dirigente ambientale” — né che vi siano generiche aree di contiguità professionale. Occorre verificare in modo sostanziale:
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titoli di studio richiesti;
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contenuti delle prove selettive;
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competenze tecniche richieste;
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mansioni e responsabilità attribuite alla posizione;
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finalità organizzativa dell’assunzione.
Nel caso esaminato, il secondo bando non prevedeva alcuni titoli di laurea ammessi dal primo; includeva inoltre specifiche materie di esame relative alla gestione dei procedimenti di monitoraggio e vigilanza ambientale e attribuiva funzioni ulteriori, quali la predisposizione, formulazione e adozione di pareri nei procedimenti ambientali. Per il Consiglio di Stato, tali elementi escludono l’identità del profilo e rendono legittima la scelta del nuovo concorso.
Il terzo passaggio è forse il più significativo sul piano sistematico. Il TAR aveva ritenuto che l’ordinanza cautelare, adottata “ai fini del riesame”, avesse consumato definitivamente il potere amministrativo di riconsiderare il fabbisogno e di revocare il bando. Il Consiglio di Stato respinge nettamente questa impostazione: la tutela cautelare è per sua natura provvisoria, non forma giudicato e non paralizza il potere di autotutela dell’amministrazione.
L’ente può quindi adottare un provvedimento sopravvenuto, anche sfavorevole all’interessato, purché esso sia autonomamente legittimo e adeguatamente motivato. Il destinatario conserverà la possibilità di contestarlo con motivi aggiunti, ma non potrà invocare la sola esistenza di una precedente ordinanza cautelare come limite assoluto alla riedizione del potere.
Conclusioni
La decisione restituisce allo scorrimento il suo corretto inquadramento: strumento utile di reclutamento, ma non meccanismo automatico di acquisizione del posto per gli idonei. La graduatoria efficace costituisce una risorsa cui l’amministrazione può attingere, non una fonte di vincolo incondizionato.
Nello stesso tempo, la discrezionalità dell’ente non è arbitrio. Quanto più la nuova procedura appare vicina a quella precedente, tanto più l’amministrazione dovrà istruire e motivare la scelta di non utilizzare la graduatoria vigente. La motivazione deve essere ancorata a differenze professionali reali o a sopravvenute esigenze organizzative, finanziarie e programmatorie, non a mere formule di stile.
La sentenza tutela, in definitiva, sia il principio del concorso pubblico e l’autonomia organizzativa della pubblica amministrazione, sia l’esigenza di tracciabilità delle decisioni assunzionali: l’ente può scegliere, ma deve dimostrare di avere scelto consapevolmente e sulla base di presupposti concreti.
Spunti pratici
Per enti locali, agenzie ed altre amministrazioni pubbliche, la sentenza suggerisce alcune cautele operative.
Effettuare una verifica comparativa formalizzata prima di bandire un nuovo concorso in presenza di graduatorie proprie ancora efficaci.
Allegare alla determina o alla deliberazione una tabella comparativa fra vecchio e nuovo profilo: area, qualifica, titoli di accesso, materie d’esame, competenze, attività e posizione organizzativa.
Evitare di fondare la scelta sulla sola diversa denominazione del profilo: ciò che rileva è la differenza sostanziale delle professionalità richieste.
Coordinare rigorosamente la decisione di reclutamento con PIAO, programmazione del fabbisogno, bilancio e vincoli assunzionali.
In caso di sopravvenuto mutamento del fabbisogno, adottare un provvedimento di revoca ex art. 21-quinquies della legge n. 241/1990 con una motivazione concreta sulla nuova valutazione dell’interesse pubblico.
Non considerare un’ordinanza cautelare come equivalente a una sentenza definitiva: essa impone di riesaminare seriamente la questione, ma non sterilizza il potere amministrativo né impedisce una diversa determinazione motivata.
Esempio operativo: se un Comune dispone di una graduatoria per istruttore tecnico edilizia e deve coprire un posto destinato invece a istruttore tecnico con specifiche funzioni di pianificazione territoriale, gestione GIS e istruttoria ambientale, non è sufficiente richiamare l’identità dell’area o del titolo contrattuale. Occorre verificare se requisiti, prove e mansioni siano realmente sovrapponibili; se non lo sono, il nuovo concorso può risultare legittimo, purché la differenza sia puntualmente rappresentata nell’atto di programmazione e nella decisione di reclutamento.
FONTI: sentenza_anonimizzata_consiglio_stato_5936_2026