(di Antonio Forte)

I criteri di valutazione dell’offerta tecnica che attribuiscono punteggi premiali automatici e incrementali ancorati alla preesistenza sul territorio di dipendenti e sportelli operativi violano la par condicio e il favor partecipationis, potendo al più costituire condizioni di esecuzione del contratto. È altresì illegittimo il requisito di capacità tecnica che impone la presenza in organico di una specifica figura dirigenziale, in quanto costituisce una sproporzionata barriera all’accesso al mercato e un’indebita ingerenza nell’organizzazione aziendale ex articolo 41 della Costituzione.

La delibera numero 244 del 24 giugno 2026 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione ha scrutinato la legittimità delle clausole del disciplinare di una procedura per l’affidamento in concessione della riscossione delle entrate tributarie e sanzionatorie stradali, bandita dalla CUC di un Comune siciliano. L’operatore economico istante ha censurato due specifiche previsioni della lex specialis: un sub-criterio valutativo dell’offerta tecnica operante un radicamento territoriale preventivo e un requisito di capacità tecnico-professionale relativo alla presenza stabile di personale con qualifica dirigenziale.

In ordine alla prima doglianza, riferita al sub-criterio numero 1.4, la disciplina di gara stabiliva l’assegnazione di punteggi incrementali per la preesistenza di sportelli e dipendenti operativi entro un raggio di 70 chilometri dal territorio comunale. Il provvedimento numero 244 del 2026 ha evidenziato come tale formulazione determini un marcato e ingiustificato vantaggio competitivo a favore dell’operatore uscente o delle imprese di grandi dimensioni, configurando una barriera all’accesso idonea a scoraggiare la partecipazione e a ledere il principio di concorrenza. L’Autorità ha chiarito l’esatta portata ermeneutica dell’articolo 108, comma 7, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Sebbene il nuovo Codice dei contratti pubblici ammetta criteri premiali connessi al principio di prossimità per garantire l’efficienza gestionale, tale facoltà deve favorire le piccole e medie imprese attraverso il riferimento alla sede operativa, senza tradursi nella pretesa di reti logistiche e umane già attive. L’esigenza funzionale dell’amministrazione deve essere garantita mediante la qualificazione della presenza sul territorio come requisito o condizione di esecuzione del contratto, salvaguardando così l’apertura originaria del mercato.

Relativamente alla seconda censura, incentrata sul punto 3.1.5 del disciplinare, la stazione appaltante imponeva quale requisito di capacità tecnica il possesso in organico di un dirigente. L’Anac, richiamando gli articoli 100 e 108 del decreto legislativo n. 36 del 2023, ha censurato la previsione rilevando l’assenza di motivazione circa la stretta necessità di tale figura apicale. Le funzioni di coordinamento e raccordo possono essere efficacemente espletate da quadri o direttori tecnici dipendenti. Imporre una specifica qualifica contrattuale integra una sproporzionata limitazione del confronto competitivo e un’ingerenza nell’autonomia organizzativa protetta dall’articolo 41 della Costituzione.

Antonio Forte – Segretario comunale