(di Antonio Forte)
L’accertamento di grave condotta omissiva e inerte del dirigente, idonea a ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario e l’obbligo di diligenza, giustifica l’applicazione della misura del licenziamento per giusta causa. La tutela del segnalante in regime di whistleblowing non trova applicazione qualora l’addebito disciplinare risulti cronologicamente e funzionalmente autonomo rispetto alle segnalazioni di illecito presentate dal lavoratore.
La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza numero 22614 del 2026, si è pronunciata sulla legittimità del recesso datoriale intimato nei confronti di un dirigente responsabile dell’Area Amministrazione Finanze e Fiscale di un’azienda speciale. La controversia trae origine dalla totale inerzia del dipendente a seguito della notifica di un avviso di accertamento fiscale del valore di quattro milioni di euro. Al dirigente è stato contestato il mancato svolgimento dell’attività di competenza, declinatesi nell’omessa analisi, istruzione e predisposizione delle determinazioni operative volte alla gestione dell’atto impositivo, ivi inclusa la mancata tempestiva segnalazione ai vertici aziendali per la nomina di un professionista esterno abilitato al contenzioso tributario. Tale condotta omissiva ha determinato un ingente danno patrimoniale potenziale per l’ente, derivante dalla scadenza dei termini di legge per l’impugnazione giudiziale del provvedimento fiscale. Il nucleo della decisione si concentra sulla valutazione della gravità della condotta in relazione al vincolo fiduciario che caratterizza il rapporto di lavoro dirigenziale. La qualifica apicale rivestita dal lavoratore comporta un elevato standard nell’adempimento dell’obbligo di diligenza e di tutela degli interessi patrimoniali dell’azienda. L’omissione ingiustificata di adempimenti nucleari della propria funzione, a maggior ragione a fronte di un potenziale pregiudizio economico di eccezionale gravità, è stata ritenuta idonea a spezzare in modo irreversibile l’affidamento riposto dal datore di lavoro sulla futura correttezza e professionalità dell’operato del dirigente. Sotto il profilo difensivo, il ricorrente ha invocato l’esimente legata alla disciplina del whistleblowing, sostenendo che il recesso costituisse una ritorsione rispetto alle denunce da lui inoltrate alla Procura Generale della Corte dei Conti e alla Prefettura. I giudici di legittimità hanno respinto tale tesi, confermando l’accertamento di merito svolto in sede di rinvio. L’esonero dalla responsabilità disciplinare previsto dalla normativa in materia di whistleblowing richiede infatti un nesso di correlazione funzionale tra le condotte oggetto di addebito e l’attività di segnalazione degli illeciti. Nel caso di specie, la condotta omissiva contestata risultava antecedente e del tutto indipendente rispetto alla seconda denuncia sporta dal dipendente, escludendo così qualsivoglia collegamento causale con il licenziamento. Di conseguenza, accertata l’autonomia temporale e materiale del fatto addebitato, la Cassazione ha ribadito la piena legittimità della sanzione espulsiva.
SENTENZA_22614_2026_CASSAZIONE
Antonio Forte – Segretario comunale