(di Antonio Forte)
Il personale inquadrato nell’Area delle Elevate Professionalità, durante il periodo di prova obbligatorio della durata di sei mesi, ha diritto esclusivamente allo stipendio tabellare e alle voci accessorie previste dalla struttura retributiva ordinaria, con esclusione della retribuzione di posizione e di risultato, stante l’impossibilità di conferire l’incarico prima del superamento del periodo di prova stesso; l’indennità di amministrazione non spetta in alcuna fase al personale della medesima Area, non essendo normativamente contemplata dalla specifica disciplina pattizia.
È quanto afferma l’ARAN con il parere n. 37658. La definizione del perimetro retributivo spettante al personale inquadrato nella neonata Area delle Elevate Professionalità (EP) richiede un’esegesi rigorosa delle disposizioni recate dal CCNL Comparto Funzioni Centrali, con particolare riferimento al coordinamento cronologico tra lo svolgimento del periodo di prova e il conferimento formale degli incarichi organizzativi o professionali. Ai sensi della disciplina vigente, la durata del periodo di prova per i dipendenti ascritti a tale Area è fissata in sei mesi. Sotto il profilo strettamente sinallagmatico e retributivo, la struttura economica dell’Area EP si fonda su un principio di necessaria correlazione tra la titolarità dell’incarico e l’erogazione delle relative componenti accessorie a valenza posizionale e prestazionale. Il quadro regolatorio stabilisce che gli incarichi di Elevata Professionalità possano essere conferiti soltanto a seguito del positivo superamento del periodo di prova. A tale presupposto oggettivo, ovvero l’efficace costituzione del rapporto di incarico, sono indissolubilmente collegate sia la retribuzione di posizione, parametrata alla complessità organizzativa e alle responsabilità assunte, sia la retribuzione di risultato, subordinata alla valutazione positiva annuale delle performance. Ne deriva l’impossibilità logico-giuridica di erogare tali emolumenti durante il semestre di prova, attesa la carenza del titolo genetico costituito dall’incarico formale. In questa fase transitoria, il trattamento economico fondamentale è limitato allo stipendio tabellare previsto per l’Area, incrementato unicamente dalle ulteriori voci previste dalla struttura retributiva generale ove ne ricorrano i presupposti di legge e di contratto. Parimenti, l’estensione dell’indennità di amministrazione al personale delle Elevate Professionalità è preclusa dal dato letterale e sistematico della contrattazione collettiva. La disposizione che disciplina la struttura della retribuzione per l’Area EP omette l’indennità di amministrazione dal novero delle voci spettanti. Tale esclusione trova conferma nelle norme di rideterminazione dell’indennità di amministrazione e di ente, le quali limitano l’efficacia soggettiva dei relativi incrementi tabellari esclusivamente alle Aree degli Operatori, degli Assistenti e dei Funzionari, confermando la volontà delle parti sociali di configurare per le Elevate Professionalità un modello retributivo omnicomprensivo e autonomo, imperniato sulla retribuzione di posizione e di risultato, con conseguente ed assoluta estraneità dell’indennità ministeriale o di ente dal computo dei compensi dovuti.
Antonio Forte – Segretario comunale