Cassazione, Sezione lavoro, ordinanza 15 dicembre 2025, n. 32689
di Carmine Robert La Mura Segretario Comunale | Dottore Commercialista e Revisore di Enti Locali
La Cassazione chiarisce che anche per il dirigente il diritto all’indennità sostitutiva delle ferie non godute alla cessazione del rapporto non può essere negato richiamando, in modo automatico, l’autonomia organizzativa connessa all’incarico. Il datore di lavoro deve dimostrare di aver messo concretamente il dirigente in condizione di fruire delle ferie, invitandolo a farlo e avvisandolo, in modo tempestivo e comprensibile, della perdita del diritto in caso di mancata fruizione.
Massima
Le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale e irrinunciabile anche del dirigente. Alla cessazione del rapporto, la perdita del diritto all’indennità sostitutiva per ferie non godute può verificarsi soltanto se il datore di lavoro provi di aver posto il dirigente in condizione di fruirne effettivamente, invitandolo — se necessario formalmente — a utilizzare le ferie e informandolo, con congruo anticipo, che esse sarebbero andate perdute. La mera posizione apicale e la correlata autonomia nella scelta dei periodi di riposo non trasferiscono sul dirigente l’onere di dimostrare eccezionali esigenze aziendali impeditive della fruizione.
Il caso riguardava un dirigente di impresa industriale che, alla cessazione del rapporto, aveva chiesto l’indennità sostitutiva delle ferie non godute. La Corte d’appello di Brescia aveva respinto la domanda sul presupposto che il dirigente disponesse di un ampio potere di autodeterminazione delle ferie e non avesse provato l’esistenza di esigenze aziendali eccezionali, imprevedibili e oggettive tali da impedirne il godimento.
L’ordinanza n. 32689/2025 colloca invece la questione nel quadro dell’art. 7 della direttiva 2003/88/CE, dell’art. 10 del d.lgs. n. 66/2003 e della giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea. La regola di fondo è che le ferie servono a garantire recupero psico-fisico, salute e sicurezza; per questo la monetizzazione è normalmente vietata durante il rapporto, ma alla sua cessazione l’indennità può diventare dovuta se il lavoratore non ha potuto fruire del riposo effettivo.
La pronuncia nasce in un rapporto privatistico e applica il CCNL dirigenti di aziende industriali, ma la Cassazione enuncia espressamente principi riferiti a tutti i lavoratori, «compresi i dirigenti», e richiama anche arresti relativi alla dirigenza pubblica. Per gli enti locali, quindi, il precedente è particolarmente rilevante per la gestione delle ferie di dirigenti, responsabili apicali e titolari di incarichi cui l’organizzazione attribuisca ampia autonomia.
La Cassazione prende atto del precedente orientamento secondo cui il dirigente, se libero di determinare da sé tempi e modi delle ferie, non avrebbe diritto all’indennità salvo provasse esigenze aziendali assolutamente eccezionali che avessero impedito il godimento del riposo.
Quel criterio viene però riletto alla luce del diritto dell’Unione e della più recente giurisprudenza di legittimità. Il punto decisivo non è più la sola autonomia del dirigente, ma l’effettivo comportamento datoriale: il datore deve dimostrare di avere organizzato il lavoro in modo da rendere possibile il godimento delle ferie e di avere informato il lavoratore delle conseguenze della mancata fruizione.
La Corte formula tre coordinate molto nette:
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le ferie annuali retribuite sono un diritto fondamentale e irrinunciabile, intrinsecamente collegato all’indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto;
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l’onere della prova dell’adempimento dell’obbligo di consentire le ferie grava sul datore di lavoro;
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la perdita delle ferie e dell’indennità è possibile solo quando il lavoratore, dopo essere stato posto concretamente in condizione di usufruirne ed essere stato avvisato, scelga deliberatamente e consapevolmente di non farlo.
La Cassazione censura quindi la sentenza d’appello perché aveva imposto al dirigente l’onere di provare l’impedimento derivante da eccezionali esigenze aziendali, senza prima verificare l’adempimento del datore rispetto agli obblighi di invito, vigilanza e informazione.
Il principio non equivale a dire che ogni residuo ferie deve sempre essere pagato. La Corte non introduce una monetizzazione automatica, ma definisce una distribuzione dell’onere probatorio coerente con la funzione costituzionale ed europea del riposo annuale.
In termini pratici, l’ente datore di lavoro può opporre la perdita del diritto soltanto se documenta cumulativamente:
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la possibilità reale di fruire delle ferie, compatibile con le esigenze organizzative dell’ufficio;
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un invito chiaro alla fruizione, anche formale se struttura e posizione del dipendente lo richiedono;
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un avvertimento puntuale circa il rischio di perdita delle ferie e della correlata indennità;
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la volontaria rinuncia del lavoratore, maturata dopo tali comunicazioni e con effettiva consapevolezza delle conseguenze.
La sola presenza di un dirigente, di un incarico apicale o di una responsabilità di servizio non soddisfa questa prova. L’autonomia organizzativa può essere un dato da valutare nel concreto, ma non sostituisce il dovere dell’amministrazione di programmare, monitorare e rendere effettivamente praticabile il godimento delle ferie.
Profili pratici
Il primo presidio deve essere organizzativo. Non basta che il gestionale presenze mostri un elevato residuo ferie: occorre che l’ente sia in grado di provare di avere segnalato il residuo, invitato formalmente alla programmazione e avvisato delle conseguenze dell’inerzia.
È prudente che il regolamento interno o una direttiva del Segretario generale disciplini almeno:
estrazione periodica dei residui ferie;
avviso individuale, preferibilmente tracciato via protocollo o sistema HR;
invito a presentare il piano di fruizione entro una data definita;
individuazione delle ferie non programmabili per effettive esigenze di servizio;
avvertimento esplicito sulle conseguenze della mancata fruizione, nei limiti consentiti dalla disciplina applicabile al personale pubblico.
Riferimenti
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Corte di cassazione, Sezione lavoro, ordinanza 15 dicembre 2025, n. 32689, camera di consiglio 4 novembre 2025, Pres. Doronzo, rel. Boghetich. Testo allegato: 202532689OL
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Direttiva 2003/88/CE, art. 7; d.lgs. 8 aprile 2003, n. 66, art. 10.
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CGUE, 6 novembre 2018, cause riunite C-569/16 e C-570/16; CGUE, 18 gennaio 2024, C-218/22, richiamate dalla Cassazione.