(di Antonio Forte)
Le deliberazioni degli organi collegiali dell’ente locale che esprimono una contrarietà politico-amministrativa all’insediamento di impianti industriali, senza recare una disciplina specifica e immediatamente eseguibile, costituiscono meri atti di indirizzo programmatico; esse sono prive di efficacia lesiva diretta, determinando l’inammissibilità del ricorso giurisdizionale per difetto di interesse attuale e concreto.
La controversia trae origine dall’impugnazione di alcune deliberazioni del Consiglio e della Giunta comunale con cui un ente locale ha dichiarato il proprio territorio comunale quale “area ambientalmente satura”, formalizzando una netta contrarietà all’insediamento o all’ampliamento di impianti industriali ad impatto ambientale e di sistemi di accumulo elettrochimico BESS. I provvedimenti impegnavano gli uffici comunali a opporsi a tali insediamenti nelle conferenze di servizi e richiedevano agli enti sovracomunali la sospensione delle procedure autorizzative. La società ricorrente, titolare di un’autorizzazione unica per la gestione di rifiuti in zona ASI, ha dedotto la lesività immediata dei provvedimenti, lamentando l’incompetenza dell’ente locale nella determinazione dei criteri localizzativi, demandati dalla legge a Stato, Regioni e Province, nonché il contrasto con il piano regolatore territoriale.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, con la sentenza 4247/2027, ha dichiarato il ricorso inammissibile accogliendo l’eccezione del Comune resistente. Il collegio ha rilevato che le delibere gravate rivestono la natura di meri atti di indirizzo politico-amministrativo, configurandosi come una cornice programmatica volta a orientare la futura azione degli uffici, senza condizionare direttamente la gestione di una concreta vicenda amministrativa. Ai fini della qualificazione giuridica di un atto rileva non già il nomen iuris formale o la competenza dell’organo promanante, bensì il suo concreto contenuto precettivo. Un atto formalmente qualificato come indirizzo può essere impugnato solo ove rechi una disciplina dettagliata tale da demandare agli uffici meri compiti attuativi; diversamente, l’interposizione necessaria di successivi provvedimenti gestionali esclude ogni lesività immediata.
Nella fattispecie, l’efficacia delle delibere si esaurisce in una manifestazione di intenti a tutela della salute e dell’ambiente, inidonea a incidere sulla sfera giuridica della ricorrente o a pregiudicare la validità dei titoli abilitativi già rilasciati. Il difetto di un provvedimento applicativo a valle, dotato di autonoma capacità lesiva, preclude il superamento del vaglio di ammissibilità, mancando la lesività attuale e concreta richiesta dal codice del processo amministrativo.
SENTENZA_4247_2026_TAR_CAMPANIA
Antonio Forte – Segretario comunale