(di Antonio Forte)
Il Consiglio comunale, nell’esercizio della propria autonomia regolamentare ex articolo 6 TUOEL, può legittimamente imporre ai consiglieri l’obbligo di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata per la ricezione delle convocazioni e degli atti consiliari. Qualora il consigliere si rifiuti di attivare o comunicare una casella PEC personale, l’amministrazione comunale può adempiere al precetto regolamentare e garantire l’efficienza dei flussi documentali assegnando d’ufficio all’amministratore una casella PEC istituzionale su dominio dell’ente, la quale costituirà domicilio digitale valido ed esclusivo per le comunicazioni istituzionali.
Il Ministero dell’Interno, con il parere DAIT n. 12388/2026, affronta il tema del bilanciamento tra l’autonomia organizzativa degli enti locali e le prerogative connesse allo status di amministratore locale, focalizzandosi sulle modalità di notificazione degli atti consiliari. La questione origina dalla condotta di un consigliere comunale che, in aperta violazione della norma regolamentare interna che imponeva la comunicazione del proprio indirizzo PEC entro dieci giorni dalla proclamazione, esprimeva il rifiuto ad adempiere, costringendo l’ente a gravose notificazioni analogiche tramite messo comunale o raccomandata con avviso di ricevimento.
L’analisi giuridica muove dal principio della libertà delle forme di convocazione dell’organo assembleare, in forza del quale, nel silenzio della legge statale, la disciplina di dettaglio è rimessa allo statuto e al regolamento consiliare, con l’unico limite della idoneità del mezzo prescelto a garantire la tempestiva ed effettiva conoscenza della convocazione. In questo quadro, il recepimento delle disposizioni del CAD consente l’equiparazione delle comunicazioni telematiche certificate alle notifiche tradizionali, assicurando la certezza circa la spedizione, la ricezione, l’integrità del testo e l’identità dei soggetti coinvolti.
Ne consegue che la previsione regolamentare dell’obbligo di PEC non lede le prerogative del consigliere, bensì conforma le modalità di esercizio del mandato ai principi costituzionali di buon andamento, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa, abbattendo i costi di spedizione e i tempi di notifica.
Per superare l’inerzia o il rifiuto del consigliere, il Ministero individua una soluzione amministrativa immediata e proporzionata: l’attribuzione d’ufficio di una casella PEC istituzionale associata al dominio dell’ente. Tale soluzione configura un domicilio digitale coattivo ma legittimo, che solleva l’ente dall’obbligo di ricorrere a notifiche cartacee sussidiarie. L’amministratore, pertanto, non potrà eccepire la mancata conoscenza degli atti qualora decida di non consultare la casella istituzionale messagli a disposizione.
Antonio Forte – Segretario comunale