(di Antonio Forte)

Il giudice amministrativo, adito in sede di giurisdizione esclusiva, può accertare direttamente il quantum spettante al dipendente applicando i parametri tariffari vigenti, non configurandosi tale attività come esercizio di discrezionalità amministrativa riservata.

La pronuncia dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 3/2026 interviene a comporre un contrasto ermeneutico relativo all’intensità della tutela giurisdizionale riconosciuta ai dipendenti pubblici in regime di diritto pubblico in materia di rimborso delle spese legali sostenute per procedimenti giudiziari connessi all’espletamento del servizio e conclusi con l’esclusione della loro responsabilità. Il punto nodale della controversia riguarda la natura del parere di congruità espresso dall’Avvocatura dello Stato e la possibilità per il giudice amministrativo di determinare direttamente la somma spettante al dipendente, superando la tradizionale prassi dell’annullamento con rinvio all’amministrazione. L’orientamento prevalente considerava tale parere espressione di una discrezionalità tecnica insindacabile nel merito, limitando il controllo giurisdizionale ai soli profili macroscopici di illogicità o difetto istruttorio. L’Adunanza Plenaria supera questa impostazione ridefinendo i confini del processo amministrativo in chiave di effettività della tutela e di centralità del “bene della vita” richiesto dal ricorrente. Richiamando gli articoli 31 e 34 del codice del processo amministrativo, la decisione evidenzia come il sindacato giurisdizionale non possa arrestarsi a un controllo formale quando l’attività amministrativa risulti vincolata o quando la discrezionalità tecnica dell’organo consultivo debba considerarsi esaurita. Il parere di congruità dell’Avvocatura dello Stato non risponde a valutazioni equitative o di merito amministrativo, bensì a un’attività tecnica di raffronto tra le prestazioni difensive effettivamente svolte e i parametri tabellari ministeriali previsti per la professione forense. Tale operazione valutativa non costituisce una riserva esclusiva dell’amministrazione, trattandosi di un computo analogo a quello che i magistrati compiono ordinariamente in sede di liquidazione delle spese di lite. Ne consegue che, una volta accertata l’illegittimità del parere e del provvedimento finale per carenza di motivazione, qualora gli atti di causa offrano tutti gli elementi documentali idonei, il giudice amministrativo ha il potere-dovere di quantificare direttamente la somma dovuta, evitando inutili e gravosi passaggi procedimentali e assicurando una piena equiparazione di tutela rispetto a quella già garantita dal giudice ordinario per il personale privatizzato.

SENTENZA_3_2026_CONSIGLIO_DI_ST

Antonio Forte – Segretario comunale