di Carmine Robert La Mura Segretario Comunale | Dottore Commercialista e Revisore di Enti LocaliMassima
Nel giudizio contabile per danno all’immagine, la sentenza di patteggiamento irrevocabile continua a integrare il presupposto della “condanna” richiesto dall’art. 51, comma 7, c.g.c.; la prescrizione dell’azione è sospesa fino alla definizione del processo penale ai sensi dell’art. 17, comma 30-ter, d.l. 78/2009, e il nuovo limite riduttivo dell’art. 1, comma 1-octies, l. 20/1994 non opera nei casi di danno doloso.
La Corte dei conti Abruzzo, con sentenza n. 146/2026, offre una pronuncia molto utile per chi si occupa di responsabilità amministrativa, perché chiarisce tre snodi centrali: il valore del patteggiamento dopo la riforma Cartabia, la decorrenza della prescrizione e l’ambito applicativo del nuovo potere riduttivo introdotto dalla riforma del 2026. Il caso riguarda l’ex Presidente dell’Ordine degli Architetti di Pescara, condannata per danno all’immagine dopo l’uso personale e reiterato della carta di credito dell’ente.
Sul primo punto, la Corte conferma che la sentenza ex art. 444 c.p.p., pur non essendo utilizzabile come prova nei giudizi extra-penali nel nuovo assetto dell’art. 445, comma 1-bis, c.p.p., conserva comunque rilievo come sentenza irrevocabile di condanna ai fini dell’art. 51, comma 7, c.g.c. La pronuncia si allinea così a un orientamento già formatosi nel 2024-2025, evitando un effetto paralizzante della riforma Cartabia sulle azioni per danno all’immagine.
Sul tema della prescrizione, la sentenza è altrettanto interessante perché mette in rapporto la nuova regola generale introdotta dalla l. 1/2026 con la disciplina speciale del c.d. lodo Bernardo. La Corte ribadisce che, per il danno all’immagine, il termine resta sospeso fino alla conclusione del procedimento penale, con conseguente tempestività dell’azione contabile nonostante la distanza temporale tra fatti e citazione.
Molto netto è anche il passaggio sul quantum. La Corte ritiene congrua la liquidazione pari al doppio del profitto illecito, valorizzando la gravità della condotta, la reiterazione pluriennale, il ruolo apicale della convenuta e la risonanza mediatica della vicenda. Il punto più utile, però, è che la Corte esclude l’applicazione del nuovo limite riduttivo del 30 per cento perché la condotta è stata qualificata come dolosa: il beneficio della riduzione opera solo per i danni colposi, non per quelli sorretti da volontà appropriativa.
In sintesi
Questa sentenza evidenzia tre messaggi molto forti: il patteggiamento non “sterilizza” l’azione contabile, la prescrizione del danno all’immagine resta letta attraverso la disciplina speciale, e la riforma del 2026 sul potere riduttivo non tocca il dolo. È una decisione che rafforza l’idea di una responsabilità contabile ancora severa quando la lesione del prestigio pubblico nasce da condotte fraudolente e reiterate.
FONTI: ECLI_IT_CONT_2026_146SGABR.pdf