(di Antonio Forte)
La mancata impugnazione della graduatoria finale da parte del candidato originariamente escluso, ammesso con riserva alle prove ed inserito parimenti con riserva nella graduatoria di merito, determina l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso proposto avverso l’iniziale provvedimento di esclusione.
La pronuncia della Nona Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania si inserisce nell’alveo del consolidato orientamento giurisprudenziale relativo al rapporto di necessaria consequenzialità tra le diverse fasi delle procedure concorsuali pubbliche e ai correlati oneri di impugnativa in capo ai partecipanti. Il caso di specie origina dal ricorso proposto da una candidata avverso il provvedimento con cui una Azienda Ospedaliera ne aveva disposto l’esclusione da un concorso per titoli ed esami a tempo indeterminato per due posti di Dirigente Avvocato, per ritenuta carenza del requisito esperienziale quinquennale previsto dal bando. A seguito dell’introduzione del giudizio e dei relativi motivi aggiunti depositati contro i successivi atti di rettifica degli elenchi dei candidati, l’amministrazione resistente aveva ammesso con riserva la ricorrente allo svolgimento delle prove. All’esito positivo delle sessioni d’esame, la candidata è stata utilmente inserita alla trentunesima posizione della graduatoria finale di merito approvata con apposita deliberazione del Direttore Generale. Tuttavia, tale inserimento è avvenuto espressamente con riserva, in virtù della pendenza del contenzioso.
Giurisprudenza consolidata ha più volte più volte ribadito che l’approvazione della graduatoria finale, pur inserendosi nella medesima sequenza procedimentale dell’esclusione, non ne costituisce una conseguenza automatica e ineluttabile, implicando nuove e autonome valutazioni di interessi che coinvolgono una pluralità di controinteressati. Ne consegue che il candidato ammesso con riserva, per evitare il consolidamento degli effetti della graduatoria finale, ha l’onere di estendere il gravame anche a quest’ultimo provvedimento. Nel caso in esame, la ricorrente ha omesso di impugnare la deliberazione di approvazione della graduatoria, sostenendo erroneamente che tale atto avesse implicitamente superato l’originaria esclusione. Il TAR Campania ha respinto tale tesi, evidenziando che l’espressa indicazione della riserva nell’atto di approvazione manteneva l’efficacia provvisoria dell’ammissione, imponendo la necessaria contestazione della graduatoria per impedire che essa divenisse inoppugnabile. La mancata impugnazione nei termini di decadenza ha cristallizzato gli effetti della graduatoria definitiva, rendendo del tutto inutile un eventuale annullamento dell’esclusione originaria, in quanto privo di concreta utilità pratica per la ricorrente. Il Collegio ha dunque dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, disponendo la compensazione delle spese di lite in ragione della natura in rito della decisione.
SENTENZA_3532_2026_TAR_CAMPANIA
Antonio Forte – Segretario comunale