di Michele M. Ippolito
La sentenza n. 125 del 14 luglio 2026 della Corte Costituzionale sul trattenimento in servizio dei dipendenti al compimento dell’autorità anagrafica, seppur relativa al mondo della scuola estende le sue dirette ripercussioni su tutto il pubblico impiego.
La questione trae origine dal rinvio pregiudiziale interpretativo (ex art. 363-bis c.p.c.) promosso dal Tribunale di Lecce in funzione di giudice del lavoro, relativo a una dipendente del comparto scuola in regime contributivo puro. La lavoratrice, non avendo raggiunto l’anzianità contributiva minima per la pensione di vecchiaia (pari a 5 anni nel regime contributivo), ha richiesto il trattenimento in servizio fino al 71° anno di età (limite dinamico aggiornato secondo le speranze di vita). L’Amministrazione scolastica aveva opposto un rifiuto basato sulla formulazione rigida dell’art. 509, comma 3, del D.Lgs. n. 297/1994 (Testo Unico Scuola), che fissava un tetto invalicabile al compimento del 70° anno di età.
Con la Sentenza n. 125/2026, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità di tale norma nella parte in cui fissa il limite massimo di permanenza a 70 anni anziché adeguarlo agli incrementi della speranza di vita (pari oggi a 71 anni e soggetto a future variazioni).
La decisione della Consulta poggia su due pilastri fondamentali della Costituzione: l’articolo 38, secondo comma, per cui è costituzionalmente intollerabile che un lavoratore subisca la risoluzione d’ufficio del rapporto d’impiego prima di aver maturato i requisiti minimi per la pensione di vecchiaia, rimanendo in un “vuoto economico” (privato contemporaneamente sia dello stipendio sia del trattamento pensionistico); l’articolo 3 primo comma, in quanto esiste un’intrinseca irragionevolezza nel coordinamento tra le norme previdenziali (che innalzano l’età pensionabile in modo dinamico in base alle speranze di vita) e le norme sul pubblico impiego (che invece congelano in maniera rigida e statica a 70 anni il limite per il trattenimento in servizio finalizzato a raggiungere tale pensione).
Sebbene la pronuncia colpisca direttamente una disposizione del Testo Unico della Scuola, la sua valenza è sistematica ed espansiva. Le ragioni della portata generale risiedono in vari fattori tecnico-giuridici. Innanzitutto, la natura generale dei diritti costituzionali: i diritti sanciti dagli artt. 3 e 38 Cost. non sono prerogative del solo personale scolastico, ma costituiscono garanzie soggettive valevoli per qualsiasi dipendente pubblico (Sanità, Funzioni Centrali, Enti Locali, Università e Ricerca). Poi, il principio del superamento dei limiti ordinamentali rigidi, per cui qualsiasi disposizione interna o speciale della P.A. (come quelle derivanti dal D.L. n. 101/2013 o dai singoli regolamenti degli enti) che imponga un limite anagrafico fisso al trattenimento per il raggiungimento della pensione minima deve cedere il passo a una lettura costituzionalmente orientata (e dinamica) del limite d’età, allineandosi all’aspettativa di vita stabilita dall’ISTAT e recepita dai decreti ministeriali.
In definitiva, gli uffici del personale di tutte le amministrazioni pubbliche non possono più rigettare le istanze di trattenimento in servizio basandosi sul mero compimento del 70° anno, qualora il dipendente non abbia ancora perfezionato i requisiti previdenziali minimi per l’accesso alla pensione di vecchiaia.