(di Antonio Forte)

I componenti degli organi politici di piccoli comuni, legittimamente incaricati della responsabilità degli uffici e dei servizi ai sensi dell’articolo 53, comma 23, della legge 388/2000, non possono percepire gli incentivi per le funzioni tecniche di cui all’articolo 45 del decreto legislativo 36/2023. L’eccezionale deroga al principio di separazione tra indirizzo politico e gestione non determina alcuna assimilazione giuridica o economica del mandato elettivo al rapporto di pubblico impiego, il quale costituisce il presupposto soggettivo imprescindibile per la titolarità dei compensi incentivanti riservati al personale dipendente.  

La magistratura contabile, con la deliberazione n. 240/2026/PAR, si pronuncia sulla legittimità dell’erogazione degli incentivi tecnici nei confronti del Sindaco che, in virtù delle ridotte dimensioni organizzative dell’ente e della carenza di personale, cumuli la veste di responsabile del servizio tecnico e di Responsabile Unico del Progetto. Il nucleo della questione risiede nella corretta perimetrazione degli articoli 15 e 45 del decreto legislativo 36/2023 in combinato disposto con la disciplina derogatoria dettata per i piccoli comuni. Il legislatore codicistico individua chiaramente il presupposto della nomina a RUP nello status di dipendente dell’amministrazione, ammettendo il ricorso a personale esterno solo in via sussidiaria e di supporto. Sebbene l’assegnazione delle funzioni gestionali all’organo politico trovi una specifica copertura normativa nell’articolo 53, comma 23, della legge 388/2000, tale opzione organizzativa persegue una dichiarata finalità di contenimento della spesa pubblica che stride con il riconoscimento di emolumenti contrattuali o indennità aggiuntive. Il principio generale di separazione tra politica e gestione ammette siffatta deroga esclusivamente sul piano funzionale e mai su quello economico. Pertanto, l’incompatibilità originaria preclude la possibilità di estendere al Sindaco l’indennità di elevata qualificazione e, per identità di ratio, i compensi legati alle funzioni tecniche. L’interpretazione letterale e teleologica dell’articolo 45 del Codice dei contratti pubblici, d’altronde, circoscrive la platea dei beneficiari al proprio personale, inteso rigorosamente come la struttura di lavoratori legati da un rapporto di subordinazione diretta con la stazione appaltante, escludendo operazioni di estensione analogica a soggetti istituzionali.

La pronuncia in esame consolida il quadro dei limiti finanziari dei piccoli enti, offrendo una netta demarcazione tra la titolarità delle funzioni gestionali e lo status economico dell’amministratore locale. L’elemento di novità risiede nel definitivo rigetto di letture estensive basate sulla nozione civilistica di collegamento funzionale o sulle recenti modifiche terminologiche del correttivo al Codice, confermando che l’ampliamento della locuzione da dipendenti a personale non scardina la necessità del vincolo di subordinazione.

deliberazione n. 240/2026/PAR

Antonio Forte – Segretario comunale