di Michele M. Ippolito
La recente sentenza della Seconda Sezione del TAR Campania (Napoli), la n. 04285/2026 pubblicata il 9 luglio 2026, offre una interpretazione innovativa in materia di procedure selettive per il conferimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato nelle amministrazioni locali, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL). Il caso sorge dal ricorso proposto da una candidata, dichiarata unica “idonea” dalla commissione esaminatrice per la copertura del posto di Dirigente Coordinatore dell’Ufficio di Piano di un Ambito Territoriale Sociale. Al termine della procedura, il Comune capofila, anziché procedere al conferimento dell’incarico, aveva dapprima disposto la “rinnovazione della procedura” per asserite esigenze di maggiore partecipazione, e successivamente – a fronte del gravame della candidata – aveva annullato in autotutela l’intera procedura e gli atti programmatici a monte (il PIAO). I giudici partenopei, accogliendo il ricorso principale e i motivi aggiunti, hanno chiarito i confini del potere discrezionale della Pubblica Amministrazione, sancendo l’illegittimità del recesso arbitrario dinanzi a un’unica figura idonea.
Un primo profilo di rilievo tecnico concerne l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall’amministrazione resistente. Il Comune, richiamando l’orientamento consolidato della Cassazione, eccepiva che le selezioni ex art. 110 TUEL rivestono natura non concorsuale, configurandosi come determinazioni negoziali assunte con i poteri del privato datore di lavoro, con conseguente devoluzione della competenza al Giudice Ordinario. Il TAR Campania non ha riconosciuto come valida tale impostazione. Il Collegio ha evidenziato che la controversia non verteva sulle modalità di svolgimento della selezione, bensì sulla legittimità di atti amministrativi di macro-organizzazione (nello specifico, la delibera giuntale di parziale annullamento e modifica del PIAO 2025-2027). Tali atti, definendo le linee strutturali degli uffici e sopprimendo una figura dirigenziale apicale sovracomunale, esprimono una funzione di alta amministrazione e una potestà pubblicistica discrezionale. Pertanto, la posizione giuridica della ricorrente è stata correttamente qualificata come interesse legittimo, radicando la giurisdizione del Giudice Amministrativo.
Nel merito, la difesa dell’Ente locale ha fatto perno sulla natura spiccatamente fiduciaria dell’incarico ex art. 110 TUEL, sostenendo che la selezione non mira a formare una graduatoria di merito vincolante, ma una mera “rosa di candidati” idonei da sottoporre alla scelta discrezionale del Sindaco. Di conseguenza, la presenza di un unico idoneo avrebbe frustrato la facoltà di scelta comparativa del capo dell’amministrazione. Il TAR ha scardinato tale tesi sotto un duplice profilo. Da un lato, ha rilevato l’illogicità della motivazione sulla partecipazione: la selezione aveva visto la partecipazione di otto candidati, ridottisi a uno solo non per difetto di pubblicità del bando, ma all’esito delle valutazioni tecniche della commissione. Disconoscere l’esito sulla base di un criterio (il numero di idonei) non previsto dalla lex specialis costituisce una manifesta violazione delle regole che l’amministrazione stessa si era imposta. Dall’altro lato, i giudici hanno evidenziato una falsa applicazione dello ius poenitendi: l’amministrazione non ha esercitato un legittimo potere di revoca per sopravvenuti motivi di pubblico interesse (art. 21-quinquies L. 241/90), ma ha strutturato l’atto come un annullamento d’ufficio (art. 21-nonies) motivato da presunti vizi di illegittimità della procedura e della convenzione d’Ambito, rivelatisi tuttavia insussistenti in punto di diritto.
Il punto focale della decisione risiede nella perentoria affermazione secondo cui il candidato che supera l’intera procedura selettiva, risultando l’unico idoneo, è titolare di una posizione giuridica qualificata e di un affidamento meritevole di tutela. Il TAR ha espressamente chiarito che, cadendo il presupposto per l’esercizio del potere di autotutela di annullamento dell’intera procedura, la ricorrente si qualificava come titolare di un affidamento che l’amministrazione ha totalmente disatteso senza motivazione giuridicamente valida. Sebbene l’art. 110 TUEL attribuisca al Sindaco un potere di scelta intuitu personae, tale discrezionalità non può travalicare nell’arbitrio assoluto.
Quando la procedura comparativa giunge a conclusione e la Commissione tecnica isola un’unica figura dotata dei requisiti professionali richiesti, l’amministrazione non può azzerare gli esiti della selezione al solo fine di sottrarsi alla nomina, a meno che non sussista un interesse pubblico concreto, attuale e prevalente, oggetto di rigorosa ponderazione comparativa. Nel caso di specie, l’interesse pubblico (evidenziato anche dagli altri Comuni dell’Ambito) era l’esatto opposto: la tempestiva nomina del dirigente per garantire la continuità dei Livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali (LEPS). Inoltre, il TAR ha smontato l’eccezione economica sollevata dal Comune circa il rischio di danno erariale per carenza di copertura finanziaria. Dall’esame del PIAO è emerso che l’incarico era interamente eterofinanziato al 100% mediante i fondi del Fondo Unico d’Ambito (FUA), escludendo qualsivoglia impatto sulle risorse ordinarie del bilancio comunale.
Il TAR Campania ha dunque accolto il ricorso, annullando sia la delibera giuntale di rinnovazione sia i successivi atti di autotutela e di conferimento interim dell’incarico ad altro dirigente comunale. L’aspetto più incisivo della pronuncia risiede nella statuizione dell’obbligo di conformazione in capo al Comune di Nola: i giudici hanno statuito l’obbligo dell’amministrazione di riprendere la procedura nello stato in cui era stata interrotta, procedendo a tutte le determinazioni conseguenziali per il formale conferimento dell’incarico alla ricorrente.