(di Antonio Forte)

Il comportamento del dipendente che fruisca dei permessi previsti dall’articolo 33, comma 3, della legge 104/1992 per attendere a esigenze prevalentemente personali integra un abuso del diritto e viola i principi di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto, legittimando il licenziamento per giusta causa. Sebbene l’assistenza al familiare disabile non richieda una presenza costante né una rigida misurazione cronometrica, è necessario che il tempo liberato dal lavoro sia preminentemente funzionalizzato alla soddisfazione dei bisogni dell’assistito, anche tramite attività indirette o complementari svolte nel suo esclusivo interesse.

L’ordinanza numero 13155/2026 della Sezione Lavoro della Corte di Cassazione conferma la legittimità del licenziamento per giusta causa irrogato a un lavoratore che aveva abusato dei permessi assistenziali. La condotta contestata consisteva nell’aver dedicato alla cura della madre disabile tempi del tutto irrisori, pari a circa il 17,5% del tempo totale concesso, impiegando la restante parte della giornata in attività strettamente personali ed estranee alla tutela del familiare. Il giudice di legittimità ha preliminarmente ribadito l’inammissibilità delle censure formulate in modo promiscuo, ove si sovrappongano violazioni di legge e vizi di motivazione per sollecitare un riesame del merito, precluso altresì dalla ricorrenza della cosiddetta doppia conforme.

Entrando nel merito della controversia, la Suprema Corte ha riaffermato l’orientamento consolidato secondo cui i permessi ex lege 104/1992 sono riconosciuti in ragione di una relazione causale diretta con l’assistenza al disabile. Non è ammesso l’utilizzo del beneficio in funzione meramente compensativa delle energie impiegate dal dipendente. La ratio della norma risiede nel garantire la continuità delle cure in ambito familiare; pur non imponendosi al lavoratore il totale sacrificio delle proprie esigenze, il tempo sottratto alla prestazione lavorativa deve risultare inequivocabilmente destinato alla preminente soddisfazione dei bisogni del disabile. Il nesso causale può realizzarsi anche attraverso incombenze amministrative o pratiche svolte nell’interesse del familiare, ma lo sviamento quasi totale della finalità assistenziale mina il vincolo fiduciario e l’affidamento riposto dal datore di lavoro, configurando una lesione dei doveri di correttezza e buona fede che giustifica il recesso immediato.

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Antonio Forte – Segretario comunale