(di Antonio Forte)
Il controllo datoriale sul rispetto delle modalità spaziali e dell’idoneità dei luoghi di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità “agile”, effettuato mediante una piattaforma informatica il cui utilizzo è stato preventivamente ratificato da un accordo con le rappresentanze sindacali, non configura un illecito trattamento dei dati personali ed è legittimo.
La controversia trae origine dal reclamo di una dipendente pubblica in regime di lavoro agile, la quale lamentava l’illegittimità del trattamento dei propri dati personali eseguito dall’ente di appartenenza. L’amministrazione, a seguito di verifiche condotte tramite l’applicativo gestionale in uso, aveva contestato alla lavoratrice la presenza in luoghi non compatibili con le sedi telematiche preventivamente comunicate e autorizzate. L’Autorità Garante, valorizzando la prospettazione della reclamante, aveva ravvisato una violazione della disciplina sulla tutela della riservatezza, comminando una sanzione amministrativa di cinquantamila euro. Il giudice ordinario, investito dell’opposizione proposta dall’agenzia regionale, ha ribaltato tale statuizione, accertando la piena legittimità dell’operato pubblico. Il fulcro del ragionamento giurisprudenziale risiede nella corretta articolazione del potere di controllo del datore di lavoro, esaminato alla luce dell’articolo 4 della legge 300 del 1970. Il Tribunale ha evidenziato come la piattaforma informatica impiegata per il monitoraggio delle presenze e delle connessioni non costituisca uno strumento di vigilanza surrettizio o anomalo, in quanto il suo schema operativo e le relative modalità di impiego erano stati formalmente vagliati e approvati mediante una specifica intesa con le organizzazioni sindacali. Tale passaggio negoziale assolve pienamente agli obblighi di codeterminazione e alle garanzie procedurali imposte dallo Statuto dei lavoratori, sterilizzando l’ipotesi di un controllo occulto o sproporzionato e rendendo i dati raccolti pienamente utilizzabili sul piano disciplinare e organizzativo.
Il provvedimento consolida il principio per cui lo smart working non sottrae il dipendente ai doveri di correttezza e di esecuzione della prestazione nei luoghi concordati, definendo il perimetro sindacale come sede idonea a legittimare i sistemi di tracciamento contrattuale.
Antonio Forte – Segretario comunale