(di Antonio Forte)
Nelle procedure selettive per le progressioni verticali del personale del comparto Funzioni Locali, il criterio dell’esperienza professionale presuppone l’effettivo svolgimento della prestazione lavorativa. Il periodo di interdizione temporanea dai pubblici uffici non è computabile quale anzianità di servizio né rileva ai fini del calcolo del triennio di performance, potendo l’amministrazione legittimamente scorrere in ordine cronologico fino alle ultime tre valutazioni disponibili.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna, sezione di Parma, ha respinto il ricorso di un dipendente comunale che contestava la rideterminazione in autotutela del proprio punteggio in una procedura di progressione verticale in deroga ex articolo 13, comma 6, del CCNL Comparto Funzioni Locali 16 novembre 2022. L’amministrazione aveva scomputato dal computo dell’esperienza professionale un quinquennio in cui il lavoratore era stato sottoposto a interdizione temporanea dai pubblici uffici, riducendo proporzionalmente il punteggio già assegnato.
Il ricorrente eccepiva la violazione del legittimo affidamento e sosteneva che il legame formale d’impiego non fosse venuto meno, come dimostrato dall’erogazione dell’assegno alimentare e dal versamento dei contributi previdenziali. Il Collegio ha invece statuito che le progressioni fra le aree, ai sensi dell’articolo 52, comma 1-bis, del Decreto Legislativo 165/2001 e delle relative clausole contrattuali collettive, sono strutturate per valorizzare l’esperienza e le competenze professionali effettivamente maturate e utilizzate dall’amministrazione. Di conseguenza, i periodi di assenza totale e continuativa dovuti a sanzioni interdittive non rispondono al principio sinallagmatico della prestazione lavorativa e non possono generare un’anzianità figurativa spendibile nelle procedure selettive interne, le quali possiedono natura meritocratica e non meramente automatica.
Il giudice amministrativo ha ritenuto legittima anche la condotta dell’ente in merito al criterio delle competenze professionali. Essendo indisponibile la valutazione della performance per gli anni di interdizione, l’amministrazione ha correttamente applicato l’articolo 15, comma 1, del CCNL, prendendo in considerazione le ultime tre valutazioni cronologicamente disponibili, includendo quella parziale dell’anno 2018 antecedente alla misura restrittiva. La tesi del ricorrente, volta a calcolare la media ponderata su soli due anni o a recuperare annualità ancora più risalenti, è stata giudicata contraria al principio della par condicio competitorum.
SENTENZA_ 347_2026_TAR_EMILIA_ROMAGNA_PARMA
Antonio Forte – Segretario comunale