(di Antonio Forte)

L’utilizzo da parte di una Pubblica Amministrazione delle graduatorie concorsuali di altre amministrazioni costituisce espressione di una facoltà ampiamente discrezionale, condizionata unicamente dalla sussistenza di requisiti di coerenza professionale ed efficienza organizzativa. Tale determinazione non richiede la preventiva fissazione di criteri generali di scelta, in quanto il ricorso a graduatorie vigenti preserva e non elide la regola costituzionale del pubblico concorso, attingendo a procedure selettive già concluse ed ab origine legittime.

La decisione del Consiglio di Stato 1814/2025 affronta il nodo del riparto tra poteri discrezionali della Pubblica Amministrazione e le posizioni giuridiche dei soggetti inseriti come idonei in graduatorie vigenti. La controversia nasce dal ricorso promosso da una candidata idonea in una graduatoria per dirigenti amministrativi di una specifica amministrazione, la quale ha impugnato le successive deliberazioni con cui un Ministero ha stipulato accordi con altri enti per attingere a diverse graduatorie vigenti, ritenendo lesa la propria aspettativa all’assunzione e contestando l’assenza di criteri predeterminati nella scelta dei bacini occupazionali. Il Collegio respinge l’appello ritenendolo, prima ancora che infondato nel merito, inammissibile per difetto di legittimazione e di interesse ad agire, in quanto la posizione dell’idoneo rispetto ai posti vacanti presso amministrazioni terze configura un mero interesse di fatto, non ascrivibile ad un interesse legittimo differenziato rispetto alla generalità dei consociati.

Sul piano sostanziale, i giudici di Palazzo Spada evidenziano come l’amministrazione, a seguito di processi di riorganizzazione e di puntuale ricognizione dei propri fabbisogni organici, conservi la piena autonomia gestionale nell’individuare le graduatorie più aderenti alle professionalità ricercate, sulla base di criteri temporali e di congruenza dei profili d’esame. Non sussiste alcun obbligo di scorrimento prioritario della graduatoria già parzialmente utilizzata in passato. Sotto il profilo procedimentale, non è necessaria la previa adozione di criteri di scelta tra le varie graduatorie disponibili sul mercato pubblico. Il rispetto del canone concorsuale dell’articolo 97 della Costituzione è difatti intrinsecamente assicurato dalla natura della procedura di scorrimento, la quale non si traduce in una selezione arbitraria ma si innesta su elenchi di idonei scaturiti da concorsi pubblici regolarmente espletati.

SENTENZA_1814_2025_CONSIGLIO_DI_STATO

Antonio Forte – Segretario comunale