(di Antonio Forte)

Il rifiuto opposto da un candidato idoneo alla proposta di assunzione a tempo parziale, a fronte di una procedura concorsuale bandita per un posto a tempo pieno e indeterminato, configura un giustificato motivo e non legittima l’esclusione o la decadenza dalla graduatoria di merito. Ai sensi dell’articolo 17, comma 3, del d.P.R. numero 487 del 1994, la sanzione della decadenza si applica esclusivamente alla mancata presa di servizio, senza giustificato motivo, per un posto che presenti le medesime caratteristiche giuridiche ed economiche di quello originariamente bandito.

La controversia risolta dal TAR Puglia con la sentenza n. 762/2026 trae origine dall’impugnazione della determinazione dirigenziale con cui un Comune ha disposto l’esclusione di un candidato idoneo dalla graduatoria di un concorso pubblico per agenti di polizia locale, bandito specificamente per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato. Nel corso dell’utilizzo della graduatoria tramite scorrimento, l’ente locale aveva proposto al ricorrente un’assunzione a tempo parziale a dodici ore settimanali. A seguito del diniego espresso dal candidato, motivato da ragioni economiche e familiari, l’amministrazione ha decretato la sua decadenza dalla graduatoria, precludendogli ogni ulteriore possibilità di utilizzo dello scorrimento o di cessione della lista ad altri enti territoriali.

Il Collegio ha ritenuto fondate le censure del ricorrente, evidenziando in primo luogo il carattere atipico e privo di base legale del provvedimento espulsivo adottato dall’ente locale. Né il bando di concorso né la normativa di riferimento generale per il comparto delle funzioni locali prevedono la cancellazione dalla graduatoria quale conseguenza della rinuncia a un posto parziale. Il richiamo operato dall’amministrazione all’articolo 17, comma 3, del d.P.R. numero 487 del 1994 è stato giudicato non pertinente. La decadenza generalizzata presuppone la mancata stipula del contratto per il medesimo profilo oggetto della selezione pubblica. La rimodulazione dell’orario lavorativo altera le caratteristiche intrinseche dell’impiego offerto, traducendosi in una evidente modifica in peius del trattamento economico. Tale oggettiva decurtazione patrimoniale integra la nozione di giustificato motivo, escludendo in radice qualsiasi condotta inadempiente o rinunciataria sanzionabile da parte del candidato idoneo.

SENTENZA_762_2026_TAR_PUGLIA

Antonio Forte – Segretario comunale