(di Antonio Forte)

Ebbene si, succede anche questo. Ancora questo. C’è ancora chi crede di poter fare ciò che si vuole, finanche alterare i sistemi di rilevazione presenze per aggiungersi giornate di ferie, in una Pubblica Amministrazione che avrebbe, invece, sempre più bisogno di integrità. 

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 15670 del 22 maggio 2026, ha confermato la legittimità del licenziamento senza preavviso intimato a una dipendente del Ministero dell’Istruzione e del Merito. La lavoratrice, inquadrata come assistente amministrativa, era stata attinta da un procedimento disciplinare per aver modificato abusivamente l’applicativo ARGO, registrando periodi di ferie in eccedenza rispetto alle previsioni del CCNL di comparto. Nei precedenti gradi di giudizio, i giudici di merito avevano accertato il carattere intenzionale e indebito di tali operazioni sul software, finalizzate a variare i giorni di congedo già autorizzati dal dirigente scolastico. Contro la sentenza della Corte d’Appello di Milano, la dipendente ha proposto ricorso basato su quattro motivi, tutti disattesi dal giudice di legittimità. Tra questi, sotto il profilo sostanziale, la Cassazione ha ribadito che l’integrazione della clausola generale della giusta causa di cui all’articolo 2119 del codice civile spetta al giudice del merito. Tale attività sussuntiva non è censurabile in sede di legittimità se rispetta i canoni della ragionevolezza e della coerenza con gli standard sociali e ordinamentali. L’elemento soggettivo del dolo, contestato dalla difesa in quanto ritenuto, nel caso di specie, afferente a mera colpa o negligenza, rappresenta un elemento concreto del fatto e non una questione di diritto, rimanendo così sottratto al sindacato di legittimità laddove congruamente motivato. Parimenti insindacabile è stato ritenuto il giudizio di proporzionalità della sanzione espulsiva, ancorato a precise circostanze oggettive e soggettive che escludono qualsiasi irrazionalità della decisione.

Il provvedimento conferma la gravità assoluta dell’utilizzo fraudolento degli strumenti digitali di rilevazione delle presenze nella pubblica amministrazione, equiparando l’alterazione dei relativi  database alla falsificazione materiale dei registri.

SENTENZA_15670_2026_CASSAZIONE

Antonio Forte – Segretario comunale