(di Antonio Forte)
Il ricorso a strumenti informatici per la gestione di procedure concorsuali non esonera l’amministrazione dall’obbligo di garantire la piena verificabilità ex post dell’iter selettivo, ivi compresa la disponibilità del codice sorgente e degli algoritmi impiegati, costituendo l’indisponibilità di tali elementi una violazione insanabile dei principi di imparzialità e buon andamento che determina l’illegittimità degli atti procedurali.
La sentenza n. 4520/2026 del Consiglio di Stato affronta la complessa (e ormai di forte attualità) questione della digitalizzazione dei concorsi pubblici e dell’utilizzo dell’IA nelle selezioni, delineando un rigoroso confine tra l’efficienza dell’azione amministrativa e la tutela delle garanzie partecipative. La vicenda trae origine dall’impugnazione di una procedura di reclutamento gestita dall’Agenzia per l’Italia Digitale (Agid), in cui il ricorrente contestava l’opacità delle modalità di svolgimento e correzione delle prove scritte, affidate a un soggetto terzo e regolate da sistemi informatici ritenuti non trasparenti. Il Consiglio di Stato, in riforma della sentenza di primo grado che aveva dichiarato inammissibile il ricorso per genericità delle censure, afferma un principio di diritto essenziale: la lesività dei provvedimenti concorsuali si concretizza con l’approvazione della graduatoria finale, momento in cui l’interesse al ricorso diviene concreto e attuale. Nel merito, il Collegio sottolinea che l’estrinsecazione digitale del procedimento amministrativo non può risolversi in una forma di oscuramento delle operazioni valutative. L’amministrazione, pur potendo esternalizzare attività materiali, non può sottrarsi all’onere probatorio circa la correttezza del software utilizzato, specialmente quando tale onere sia stato specificamente richiesto in sede istruttoria. La verificazione disposta in corso di causa ha confermato l’impossibilità tecnica di ricostruire l’integrità delle prove, a causa della mancata disponibilità del codice sorgente e delle specifiche procedurali utilizzate. Tale vuoto conoscitivo impedisce di garantire il rispetto dei principi di anonimato, non alterabilità e, soprattutto, correttezza della selezione. Il Consiglio di Stato richiama le recenti evoluzioni normative, inclusa la qualificazione dei sistemi di intelligenza artificiale negli impieghi pubblici come sistemi ad “alto rischio”, ribadendo che non sono opponibili ai candidati difficoltà conoscitive derivanti dall’automazione dei sistemi esternalizzati. La motivazione del provvedimento deve includere il richiamo ai modelli matematici e ai codici sorgente impiegati, poiché il ricorso alla tecnologia non può giustificare l’obliterazione delle tutele giurisdizionali.
SENTENZA_4520_2026_CONSIGLIO_DI_STATO
Antonio Forte – Segretario comunale