(di Antonio Forte)
La Pubblica Amministrazione ha il diritto-dovere di ripetere le somme erogate indebitamente ai propri dipendenti, in applicazione dell’articolo 2033 del codice civile, non sussistendo discrezionalità amministrativa al riguardo e non potendo la buona fede del percipiente o l’affidamento legittimo impedire tale recupero, ferma restando la facoltà del creditore di modulare la restituzione in ottemperanza all’obbligo di correttezza e buona fede ex articolo 1175 del codice civile.
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza numero 19269/2026, ha confermato la legittimità della pretesa restitutoria avanzata da un ente locale nei confronti di un ex dirigente per indebiti retributivi legati, nel caso di specie, a un’erronea quantificazione delle indennità di posizione e di risultato. La pronuncia ribadisce la natura privatistica dell’azione di ripetizione di indebito esperita dalla Pubblica Amministrazione, escludendo che il recupero di somme erogate senza titolo possa essere qualificato come esercizio di poteri di autotutela amministrativa. Il fulcro della decisione risiede nell’insussistenza di alcun potere discrezionale in capo all’ente pubblico nel rinunciare al recupero di emolumenti contrattualmente non dovuti, essendo tale attività doverosa per evitare la configurazione di un danno erariale. La Corte ha altresì affrontato la questione della tutela dell’affidamento del lavoratore in buona fede, armonizzando la disciplina interna con i principi della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo e con la giurisprudenza costituzionale. Si chiarisce che, sebbene l’articolo 2033 del codice civile resti pienamente operativo, il suo esercizio non deve tradursi in un abuso del diritto. Il creditore pubblico è infatti tenuto a esercitare la propria pretesa in modo da tutelare la sfera di interessi del debitore, garantendo, ove necessario, la rateizzazione del debito o la temporanea inesigibilità della prestazione in presenza di condizioni economico-patrimoniali del percipiente particolarmente critiche. L’eventuale volontà dell’amministrazione di erogare trattamenti di miglior favore, in deroga alla contrattazione collettiva, rimane giuridicamente irrilevante poiché l’ente pubblico non ha potere di disposizione sul trattamento economico predeterminato dalle fonti collettive.
Il provvedimento in esame consolida un orientamento giurisprudenziale ormai granitico, offrendo alle amministrazioni una guida ferma sulla necessità di procedere al recupero delle somme indebite, indipendentemente dalla soggettiva buona fede del dipendente.
SENTENZA 19269_2026_CASSAZIONE
Antonio Forte – Segretario comunale