(di Antonio Forte)
Il buono pasto spetta anche al dipendente in lavoro agile sulla base dell’automatismo convenzionale che equipara la durata della prestazione a quella teorica della giornata in presenza, escludendo l’obbligo di tracciamento della pausa pranzo; al contrario, nel lavoro da remoto la maturazione del beneficio resta subordinata alla misurazione dell’orario e alla formale rilevazione della pausa secondo le medesime regole previste per il lavoro in presenza.
Il parere ARAN ID 37481 esamina l’impatto dell’articolo 41, comma 3 bis, del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Funzioni Locali, introdotto con la sottoscrizione del 23 febbraio 2026. La disposizione innova il quadro dei diritti dei lavoratori in modalità flessibile, estendendo espressamente l’erogazione del ticket sostitutivo della mensa alla prestazione resa in modalità agile. La disciplina pattizia risolve alla radice il problema della quantificazione oraria in una modalità contrassegnata, per statuto normativo, dall’assenza di rigidi vincoli temporali e di sistemi di timbratura. Il testo contrattuale stabilisce che le ore convenzionali della giornata agile siano computate in misura pari alle ore ordinarie che il dipendente avrebbe svolto se fosse rimasto in sede. Si introduce in questo modo una presunzione legale di equivalenza oraria. L’assenza di misurazione della durata della prestazione nel lavoro agile rende logicamente e giuridicamente impossibile l’adempimento dell’obbligo di rilevazione della pausa pranzo. Di conseguenza, la pubblica amministrazione non può subordinare la concessione del buono pasto alla tracciabilità della sospensione dal lavoro.
Una netta linea di demarcazione separa tale disciplina da quella, diametralmente opposta, applicabile al lavoro da remoto. Quest’ultimo configura una mera delocalizzazione della sede di lavoro, mantenendo inalterati i vincoli di orario, i turni e i sistemi di controllo della presenza. Nel lavoro da remoto la prestazione rimane assoggettata alle regole ordinarie del lavoro in presenza e la maturazione del diritto al buono pasto postula necessariamente la rilevazione della pausa attraverso i dispositivi tecnologici e le modalità organizzative predisposte dall’ente.
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Antonio Forte – Segretario comunale