La Corte dei conti di Trento – sentenza n. 24/2026 – condanna un dirigente universitario per avere rinegoziato contratti di locazione relativi ad alloggi destinati alle esigenze dell’Ateneo, stipulando nuovi accordi più onerosi rispetto a quelli già in essere.
Il punto decisivo è semplice, ma molto istruttivo: l’Amministrazione disponeva già degli stessi immobili, in forza di contratti non disdettati e ancora efficaci. Non vi era, dunque, un’urgenza reale né il rischio immediato di perdere gli alloggi. La scelta di attivare sondaggi di mercato e sottoscrivere nuovi contratti, a canoni superiori, è stata ritenuta manifestamente irragionevole.
La Corte valorizza il principio di economicità dell’azione amministrativa, letto insieme al buon andamento ex art. 97 Cost. Il dirigente pubblico non è libero di rinegoziare “al rialzo” rapporti già vantaggiosi, se non dimostra una concreta utilità compensativa per l’ente.
La pronuncia è rilevante anche perché applica la nuova nozione di colpa grave della legge n. 1/2026. Secondo il Collegio, la violazione era manifesta: le clausole contrattuali erano chiare, i rinnovi operavano automaticamente e il maggior costo era oggettivamente verificabile. Tuttavia, il risarcimento viene ridotto al 30% del pregiudizio accertato, con condanna finale pari a euro 9.694,59.