La Corte dei conti di Trento – sentenza n. 24/2026 – condanna un dirigente universitario per avere rinegoziato contratti di locazione relativi ad alloggi destinati alle esigenze dell’Ateneo, stipulando nuovi accordi più onerosi rispetto a quelli già in essere.

Il punto decisivo è semplice, ma molto istruttivo: l’Amministrazione disponeva già degli stessi immobili, in forza di contratti non disdettati e ancora efficaci. Non vi era, dunque, un’urgenza reale né il rischio immediato di perdere gli alloggi. La scelta di attivare sondaggi di mercato e sottoscrivere nuovi contratti, a canoni superiori, è stata ritenuta manifestamente irragionevole.

La Corte valorizza il principio di economicità dell’azione amministrativa, letto insieme al buon andamento ex art. 97 Cost. Il dirigente pubblico non è libero di rinegoziare “al rialzo” rapporti già vantaggiosi, se non dimostra una concreta utilità compensativa per l’ente.

La pronuncia è rilevante anche perché applica la nuova nozione di colpa grave della legge n. 1/2026. Secondo il Collegio, la violazione era manifesta: le clausole contrattuali erano chiare, i rinnovi operavano automaticamente e il maggior costo era oggettivamente verificabile. Tuttavia, il risarcimento viene ridotto al 30% del pregiudizio accertato, con condanna finale pari a euro 9.694,59.

Per le amministrazioni, la sentenza impone una regola di prudenza: prima di rinegoziare contratti in corso occorre verificare scadenze, rinnovi, disdette e reale convenienza economica. Per dirigenti e funzionari, il messaggio è netto: la discrezionalità gestionale non copre scelte antieconomiche prive di istruttoria robusta. Dopo la riforma, cambia la misura del danno risarcibile, ma non viene meno il dovere di usare risorse pubbliche con razionalità, cautela e documentata convenienza.
Nicola Pepe Avvocato contabilista
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