(di Antonio Forte)
Nelle procedure selettive per la progressione verticale del personale, la clausola della lex specialis che subordina l’attribuzione del punteggio ai corsi di formazione superati con esito positivo deve essere interpretata in senso rigidamente letterale. È illegittimo il provvedimento della commissione esaminatrice che equipari la mera frequenza o la partecipazione al percorso formativo al superamento dello stesso, essendo necessario il superamento di una verifica finale per attestare il reale incremento delle competenze e preservare la par condicio.
La Quinta Sezione del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 04145/2026, definisce i confini della discrezionalità tecnica delle commissioni esaminatrici, focalizzandosi sul divieto di overruling interpretativo della lex specialis. Il caso di specie riguarda l’attribuzione di un punteggio premiale a percorsi formativi sprovvisti di un voto o di una verifica conclusiva, in presenza di un bando che richiedeva espressamente il superamento con esito positivo. Il Collegio respinge ogni lettura estensiva o analogica della clausola, evidenziando che l’azione della commissione trova un limite invalicabile nel principio di autovincolo. Quando il testo del bando è chiaro, si applica il canone dell’interpretazione letterale, il quale impedisce all’organo valutatore di sanare o integrare le prescrizioni della procedura attraverso l’assimilazione tra corsi con esame finale e attestati di sola presenza. Dal punto di vista teleologico e costituzionale, la decisione si ancora all’articolo 97 della Costituzione, richiamando i principi di buon andamento, imparzialità e meritocrazia. Il transito tra aree funzionali diverse deve basarsi su riscontri oggettivi delle competenze acquisite. Una lettura permissiva che valorizzi la semplice partecipazione determinerebbe un appiattimento selettivo, alterando la par condicio tra i candidati e vulnerando l’affidamento che la comunità dei concorrenti ripone sulle regole iniziali. La pronuncia si pone inoltre in linea di continuità e coerenza con il quadro regolatorio dei contratti collettivi di comparto e con la prassi amministrativa, che qualificano l’accertamento finale come l’elemento strutturale indispensabile per considerare la formazione rilevante ai fini dello sviluppo di carriera.
Antonio Forte – Segretario comunale